Le indicazioni preliminari del “decreto sostegni” per gli enti locali

Dalla bozza del cosiddetto decreto sostegni vi sono alcune indicazioni per gli enti locali, riassunte in questo articolo.

8 Marzo 2021
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Dalla bozza del cosiddetto decreto sostegni vi sono alcune indicazioni per gli enti locali, qui di seguito riassunte.

Saldo e stralcio delle cartelle

Le disposizioni prevedono che siano “automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a ……. Euro (rectius 5.000 euro secondo alcune recenti indicazioni), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”. Si prevede che l’annullamento sia effettuato alla data del 30 aprile 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Per quanto riguarda i carichi tributari degli enti locali si prevede che ai fini del discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

In merito all’impatto sul bilancio degli enti locali, le disposizioni legislative prevedono che con il conto consuntivo 2021 gli enti locali provvedono con deliberazione di Giunta comunale al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2022 riguardante la cancellazione dei crediti inseriti nell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, secondo le modalità individuate con decreto del MEF, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Quindi, entro 30 giorni dalla delibera di riaccertamento straordinario il bilancio di previsione in corso di gestione è adeguato ai risultati del riaccertamento straordinario, anche ai fini della copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione.

L’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2022 rispetto al risultato di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto 2021 può essere ripianato in non più di dieci annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

Spese di notifica del vecchio stralcio

Il precedente saldo e stralcio delle cartelle di pagamento fino a 1.000 euro relative al periodo 2000-2010, così come disposto dal DL n. 119/2018, le spese di notifica delle cartelle di pagamento concernenti tali debiti, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  debbono essere rimborsate all’agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Discarico automatico delle cartelle

Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, le quote non riscosse affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono automaticamente discaricate, con le modalità tecniche stabilite, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, con decreto del MEF. Restano fermi le procedure esecutive o concorsuali ancora pendenti, ovvero in presenza di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali ovvero dilazioni, anche se derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. E’ nella facoltà dell’agente della riscossione, comunque di trasmettere, in qualsiasi momento, in via telematica, all’ente creditore, la comunicazione di discarico anticipato delle quote per le quali è stata rilevata l’assenza di cespiti utilmente aggredibili o la non esperibilità di azioni fruttuose, alla data di trasmissione di tale comunicazione si producono gli stessi effetti di discarico automatico.

Aumento “fondone”

E’ previsto un aumento di 1 miliardo di euro del fondone dell’anno 2021 che la legge di bilancio 2021 aveva stimato in 500 milioni di euro. Le risorse che saranno trasferite ai comuni passano dal 450 milioni a 1.350 milioni con un incremento di 0,9 miliardi di euro, mentre le risorse stabilite per le città metropolitane e le province l’aumento è di 100 milioni di euro passando da 50 a 150 milioni di euro. L’acconto previsto resta immutato in 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, saranno attribuite unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Imposta di soggiorno

E’ stata prevista una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Scarica la Bozza del Decreto Ristori

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