di Matteo Barbero
Le erogazioni del fondo avvengono in una o più soluzioni (a partire dalla data di perfezionamento del contratto) sulla base delle richieste dell’ente, dalle quali risultino, analiticamente, la natura e gli importi delle spese sostenute. Esse devono essere tratte contabilmente come indebitamento e quindi sono soggette alle relative limitazioni. La questione è stata chiarita dalla Commissione Arconet nella riunione del 13 aprile 2016, per cui l’entrata deve essere contabilizzata tra le accensioni di prestiti a breve termine (E.6.02.01.04.999), a copertura della spesa di progettazione da imputare al titolo II, tra gli «Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti» (U.2.02.03.05.001). La restituzione del prestito, invece, deve essere contabilizzata al titolo IV della spesa (U.4.02.01.04.999). A mente delle recenti modifiche ai principi contabili operate dal dm 9 gennaio 2019, peraltro, gli enti possono accedere al fondo solo per le opere previste nel Dup con individuazione delle relative fonti di finanziamento. Non sono previsti interessi a carico degli enti beneficiari, visto che il relativo onere è stato accollato dallo Stato, salvo quelli di mora in caso si ritardo nel rimborso. Quest’ultimo deve avvenire a seguito del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell’investimento. Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell’ente, lo stesso è in condizione di procedere alla liquidazione dell’impegno di spesa precedentemente assunto. Decorso il termine di tre anni dalla data della prima erogazione, l’ente è tenuto in ogni caso a rimborsare integralmente l’anticipazione Frp, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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