Le date di presentazione, aggiornamento e approvazione del DUP

Come Fare - di M. Bellesia

Il DUP o documento unico di programmazione, costituisce uno dei più importanti strumenti di programmazione; ha carattere generale, è obbligatorio e costituisce il presupposto per la successiva redazione del bilancio preventivo.

L’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recita:
“Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

L’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede altresì:
“Gli enti locali … presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno”.

L’iter di presentazione e aggiornamento è indicato dall’art. 170 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
– entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il DUP;
– entro il 15 novembre, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP.

Attenzione che il DUP presuppone la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 4.2, let.a), dispone: “Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”.
Tale verifica è formalmente obbligatoria negli enti con più di 15.000 abitanti nell’ambito del controllo strategico (art. 147ter del Tuel) e va, quindi, effettuata entro il 31 luglio, prima della presentazione del DUP.

Il termine di presentazione del Dup del 31 luglio, è stato definito non perentorio dalla Conferenza Stato – Città del 18/2/2016; in questa sede, è stato ribadito il carattere solo ordinatorio della scadenza del Documento Unico di Programmazione e, subito dopo, la Fondazione dell’ANCI (IFEL) ha avuto modo di precisare che la Conferenza ha formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo.

Di opinioni diverse è la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, che con la delibera n.18/2019 è pervenuta a conclusioni opposte, evidenziando il carattere perentorio della scadenza di presentazione del DUP e rilevando nei confronti di un ente locale la grave irregolarità contabile della sua approvazione in ritardo.

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