Le criticità in caso di affidamento di incarichi esterni in via diretta senza procedure selettive

Nel rivisitare il proprio regolamento sull’affidamento degli incarichi all’esterno, l’ente si è soffermato nella parte in cui si prevede l’affidamento diretto, ossia in assenza di analisi o selezione comparative. La Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.48/2022) ha effettuato una serie di osservazioni sulle criticità delle ipotesi di incarichi conferiti all’esterno.

7 Giugno 2022
Modifica zoom
100%

Nel rivisitare il proprio regolamento sull’affidamento degli incarichi all’esterno, l’ente si è soffermato nella parte in cui si prevede l’affidamento diretto, ossia in assenza di analisi o selezione comparative. La Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.48/2022) ha effettuato una serie di osservazioni sulle criticità delle ipotesi di incarichi conferiti all’esterno.

Il conferimento di incarichi in via diretta

Nel regolamento rivisitato, l’ente ha proceduto, tra l’altro, nel disciplinare “il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa”, prevedendo i seguenti casi:

  1. a) in casi di particolare urgenza;
  2. b) quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
  3. c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  4. d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione;
  5. e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori;
  6. f) per le prestazioni fino ad un importo massimo di € 4.900,00.

Le criticità evidenziate dal Collegio contabile

La declinazione delle casistiche previste nel nuovo regolamento comunale di affidamento di incarichi esterni, presente la seguenti criticità evidenziate dal Collegio contabile:

  • la previsione di cui alla lettera a) risulta eccessivamente generica alla luce della costante giurisprudenza contabile, condivisa anche da questa Sezione e da essa recentemente confermata, secondo la quale «il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la “particolare urgenza” deve essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico”» (Sez. Piemonte, del. 362/2013). D’altra parte, il fatto che possano ricorrere particolari ragioni di urgenza appare difficilmente conciliabile con l’alto contenuto di studio ed approfondimento che caratterizza le prestazioni in questione, le quali, di conseguenza, necessitano di tempi non ristretti per il loro espletamento;
  • la previsione di cui alla lettera b) appare tautologica, poiché sostanzialmente esclude la necessità di esperire procedure comparative di selezione nei casi in cui le attività oggetto dell’incarico da conferire non lo rendano possibile, non precisando, tuttavia, quali possano essere tali circostanze;
  • la previsione di cui alla lettera e), per quanto in astratto potrebbe rappresentare una specificazione rispetto ai casi di particolare urgenza contemplati alla lettera a), in realtà non descrive una circostanza di per sé idonea a derogare alla disciplina generale. Infatti, se da un lato può considerarsi comprensibile la preoccupazione dell’ente di non incorrere in ritardi nell’attuazione di programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri soggetti, ciò non può comunque costituire un generico motivo per evitare l’espletamento di procedimenti aperti e competitivi di selezione del contraente. A tacere dell’ossimoro argomentativo per cui, in base alla disposizione in commento, l’urgenza di attuare un programma finanziato o cofinanziato dall’UE dovrebbe rendere lecita la violazione dei principi di libera concorrenza, che dei trattati istitutivi e sul funzionamento della UE costituiscono un riconosciuto caposaldo, il testo della disposizione resta del tutto generico. Non è infatti specificata in alcun modo (e quando è in gioco una tempistica, occorre essere precisi sui termini di scadenza) la durata al di sotto della quale le suddette “tempistiche” potrebbero ex ante considerarsi “tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori”. Sul punto la Sezione ha richiamato l’orientamento generale della giurisprudenza giuscontabile, secondo cui “la partecipazione alla realizzazione di progetti quali quelli finanziati a livello europeo avviene nell’ambito di procedure che prevedono tempi di realizzazione non certo ristretti a tal punto da impedire finanche l’esperimento di procedure selettive improntate ad elementi di pubblicità essenziali” » (Sez. Piemonte, del. 17/2020);
  • la previsione di cui alla lettera f) non è legittima, in quanto esonera dall’esperimento della procedura comparativa tutti i conferimenti di incarichi professionali al di sotto della soglia di importo massimo di euro 4.900,00. Al riguardo va ricordato che, a differenza di quanto previsto in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, la disciplina degli incarichi non prevede procedure differenziate a seconda dell’importo della prestazione e, dunque, il recepimento di un criterio siffatto pare frutto di equivoco; infatti, l’art. 7, comma 6-bis D.Lgs. n. 165/2001 impone di disciplinare e rendere pubbliche “procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, senza alcun riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo.

Conclusioni

Dall’esame delle criticità rilevate dal Collegio contabile resterebbero fuori, e quindi ammissibili, le seguenti procedure di affidamento diretto senza procedura selettiva: 1) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni (lett.c); 2) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento