Le Corti dei conti sui vincoli alle progressioni economiche

Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono nel triennio 2011/2013 erogare benefici economici a seguito della attribuzione di progressioni economiche, le stesse non possono essere effettuate con cadenza retroattiva al 2010 così da aggirare il vincolo dettato dal legislatore e le risorse destinate a questo istituto non possono essere utilizzate per la erogazione di altri compensi, anche se in questo senso andassero le scelte dettate nel contratto collettivo decentrato integrativo. Possono essere così riassunte le indicazioni che in modo univoco ci vengono offerte dalle sezioni di controllo delle Corte dei conti. Occorre citare al riguardo le indicazioni dettate dalle sezioni riunite di controllo (deliberazione n. 27/2012), nonché dalle seguenti sezioni regionali: Veneto (n. 918/2012 e 393 e 399 ambedue del 2011), Lombardia (n. 1015/2010, n. 68/2011, n 100/2011 e n. 194/2011), Liguria (n. 89/2011), Toscana (n. 205/2010) e Friuli Venezia Giulia (n. 233/2011).

LA RESPONSABILITÀ
I dirigenti devono prestare particolare attenzione al rispetto di queste prescrizioni alla luce della forte spinta che emerge in molte realtà locali a dare una lettura assai meno rigida di queste scelte legislative e della considerazione che la violazione di tali indicazioni può determinare il maturare di responsabilità amministrativa in capo ad amministratori e, soprattutto, dirigenti. Elemento questo che si può considerare consolidato, come precisato dal parere n. 918/2012 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto. Essa ci dice infatti che “l’approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori (che determinano effetti finanziari sul bilancio dell’ente), in mancanza di precisi accordi nei quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni – accordi che come sopra evidenziato debbono essere stipulati in sede di contrattazione decentrata anteriormente al periodo di riferimento dell’accordo e non a “sanatoria” – potrebbe determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme (per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti da ultimo si veda Sezione Giurisdizionale Campania sentenza 1808/2011)”. Tali violazioni, come ricordato nella citata sentenza, determinano danno erariale e maturazione di responsabilità in quanto caratterizzati dalla “sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l’evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l’ente danneggiato”.

IL BLOCCO
La interpretazione che si è affermata nelle indicazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti è che il d.l. n. 78/2010 introduca, tra le altre limitazioni, anche il blocco degli effetti economici delle progressioni orizzontali. Ci viene detto che “gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall’amministrazione per addivenire a tali progressioniorizzontali non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici nel triennio in corso… non è consentito alla luce della giurisprudenza di questa Corte dar corso a dette progressioni,  in presenza delle disposizioni restrittive stabilite dall’art.9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78“.
Nella stessa direzione vanno peraltro le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, indicazioni contenute nella circolare 15 aprile 2011, n. 12, a firma dello stesso Ministro pro tempore. In tale documento leggiamo infatti, tra l’altro, che “la norma stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate del personale non contrattualizzato nonché le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. Ad esempio, il computo ai fini giuridici rimane salvaguardato nel caso di progressione alla posizione superiore per la quale sia prescritta una determinata anzianità per un ulteriore avanzamento di qualifica/posizione, fermo restando che vanno comunque esclusi effetti economici anteriormente al 1° gennaio 2014”.
Ed ancora occorre ricordare che questa scelta legislative deve essere interpretata in modo estensivo perché essa “non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e della eccezionalità della crisi finanziaria”. Ed ancora “l’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non è più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato”.

IL CARATTERE DELLE SCELTE LEGISLATIVE
Le indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti evidenziano che il blocco degli effetti economici delle progressioni orizzontali nel triennio 2011/2013 deve essere considerato come parte di una scelta legislativa che ha fissato il blocco del tetto all’importo del trattamento economico individuale dei singoli dipendenti e dirigenti pubblici, tetto che può essere superato solamente a seguito di trattamenti economici accessori aggiuntivi da corrispondere per mutamento di mansioni e/o svolgimento di compiti ulteriori.
Un’altra interessante annotazione è quella per cui il legislatore ha deciso di dettare direttamente la disciplina della materia, che invece in precedenza era disciplinata dalla contrattazione collettiva. Da sottolineare che già con il d.lgs. n. 150/2009, c.d. legge Brunetta, sono stati fissati direttamente a livello legislativo i principi di carattere generale delle progressioni economiche, in particolare la necessità del loro carattere selettivo e meritocratico e la limitazione ad una quota minoritaria di dipendenti,

I RISPARMI
Sono molto nette le indicazioni dettate dalle sezioni di controllo della Corte dei conti e dalla Ragioneria generale dello Stato sul divieto di utilizzare queste risorse nel triennio 2011/2013 in cui vige il blocco degli effetti economici delle progressioni per altri istituti contrattuali. Per la Corte dei conti del Veneto, parere n. 918/2012, “non è possibile utilizzare, per gli istituti finanziabili con la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, la componente delle risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate) […] l’opzione interpretativa secondo cui le eventuali somme residue dell’anno precedente non distribuite, come nel caso delle progressioni economiche orizzontali, vanno ridotte dal fondo e non è possibile riportarle a nuovo nell’anno successivo per essere distribuite secondo gli accordi contrattuali, trova del resto il suo fondamento nelle ragioni di sana e prudente gestione finanziaria, nonché di corretta programmazione degli equilibri di bilancio, sottese a tali approdi ermeneutici, valorizzando – altresì – un’interpretazione sistematica e teleologica del dato legale di contenimento della spesa di personale”. Ricordiamo che già per la Corte dei conti. sez. Liguria n. 89/2012, un uso diverso di tali risorse “vanificherebbe l’obiettivo del contenimento della spesa di personale (particolarmente incidente sul totale della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni) indicato quale fine primario di tale intervento normativo”. Nella stessa direzione vanno le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011 e n. 16/2012, che ricordiamo essere quella con cui sono state dettate le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale del 2011. Per cui, la conclusione da trarre è che la effettuazione di progressioni orizzontali nel triennio 2011/2013 determina contemporaneamente il divieto della erogazione dei benefici ed il depauperamento del fondo in tale triennio.

di Carlo DELL’ERBA

Tratto da www.ilpersonale.it

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