Le corrette procedure contabili in merito alle garanzie prestate dagli enti locali alle Unioni di comuni

Le garanzie prestate da un ente locale all’Unione mediante lettera di patronage è stata oggetto di particolare analisi da parte della Corte dei conti,che ha indicato le verifiche contabili da effettuare e i principi di cautela da riservare al bilancio al fine di evitare futuri squilibri nella gestione dei futuri bilanci.

9 Febbraio 2021
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Le garanzie prestate da un ente locale all’Unione mediante lettera di patronage è stata oggetto di particolare analisi da parte della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.8/2021), indicando le verifiche contabili da effettuare e i principi di cautela da riservare al bilancio al fine di evitare futuri squilibri nella gestione dei futuri bilanci.

La lettera di patronage

A seguito di istruttoria il Collegio contabile ha chiesto al Comune chiarimenti avuto riguardo ad una lettera di patronage in favore dell’Unione. L’ente locale ha evidenziato come la garanzia atipica si è resa necessaria quale garanzia sussidiaria del mutuo contratto dall’Unione, dove l’ente locale paga una quota di interessi derivante dalla garanzia, oltre ad iscrivere anche la quota capitale del mutuo acceso dall’Unione, quota che poi viene trasferita in Unione all’interno dei trasferimenti annuali.

I giudici contabili rilevano come la lettera di patronage è un documento che un soggetto (c.d. “patronnant”) invia in forma di lettera ad una banca, per agevolare la positiva conclusione di un’operazione di finanziamento in favore di un terzo. Scopo della lettera di patronage non è quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione di un soggetto terzo, quanto invece quella di rafforzare il convincimento del creditore di essere garantito, condizione che avviene attraverso la comunicazione di argomenti, notizie ed informazioni che manifestano l’interesse del patronnant al buon esito dell’operazione. La lettera di patronage è distinta in due fattispecie, quella di patronage a carattere informativo (c.d. deboli) e lettere di patronage a carattere impegnativo (c.d. forti). I primi contengono una mera comunicazione circa l’esistenza del rapporto di controllo fra soggetto patrocinante e patrocinato, accompagnata da una dichiarazione di consapevolezza ed approvazione circa l’operazione di finanziamento che la banca ha concesso o sta per concedere alla controllata. Si è in presenza di tale tipologia di schema negoziale ogni qualvolta le comunicazioni abbiano un contenuto meramente informativo. La lettera di patronage debole non può essere equiparabile ad una fideiussione, ma appare come una dichiarazione di scienza, che rileva sul piano della responsabilità precontrattuale, qualora vengano fornite dolosamente o colposamente false informazioni. Diverse sono, invece, le lettere di patronage forti, con le quali il patronnant dichiara di impegnarsi a procurare le disponibilità finanziarie per l’adempimento delle obbligazioni della società patrocinata, a non cedere il controllo di quest’ultima sino all’estinzione del debito ed a mantenere il controllo della solvibilità della stessa. In questo caso, in caso di mancato adempimento dell’obbligazione restitutoria da parte del patrocinato, il patronnant si troverà a rispondere nei confronti della banca. Nel caso di specie il patrocinante si impegna, altresì, ad esercitare la propria influenza sul patrocinato per ottenere che esso adempia agli obblighi contratti con la banca (cd. dichiarazioni di influenza).

La giurisprudenza contabile ha assimilato l’obbligazione assunta mediante una lettera di patronage forte a quella del fideiussore, giacché espone il garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice, con obbligo di redigere di conseguenza le scritture contabili, affinché le stesse rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.

Le indicazioni contabili

La conseguenza di tale indicazioni sulle lettere di patronage forti implica alcuni adempimento contabili. In via principale la stessa dovrà essere ricondotta alla disciplina dell’art.207 TUEL nonché al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 5.5 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “il trattamento delle garanzie fornite dall’ente sulle passività emesse da terzi è il seguente: al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione”, stante che il debito di cui trattasi è solo eventuale, e discende unicamente dall’ipotesi in cui la società partecipata -debitrice principale- risulti inadempiente o insolvente. La norma poi aggiunge anche che “nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che, nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”. In difetto di tale accantonamento integrale, l’esistenza di una garanzia debitoria comporterà l’obbligo di computare gli oneri per interessi nel limite stabilito dall’art. 204 TUEL. In altri termini, l’esclusione, dal calcolo dei limiti di indebitamento, della quota interessi relativa alle garanzie prestate dagli enti territoriali, è consentita, nel rispetto dell’art. 204 TUEL, soltanto nelle ipotesi dell’accantonamento dell’intero importo del debito garantito a “fondo rischi e passività potenziali”, vincolando così una pari quota dell’avanzo di amministrazione e predisponendo l’Ente a far fronte, in maniera tempestiva, in caso di riconoscimento (transattivo o giudiziale) dell’altrui pretesa.

Conclusioni

La contabilizzazione effettuata dal comune, sia per la quota interessi sia per la quota capitale sul proprio bilancio, è conforme alla normativa.

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