Le conseguenze per l’ente che non rispetti il recupero triennale del piano di rientro del disavanzo

8 Gennaio 2024
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A seguito di una articolata ricostruzione dei principi contabili e del Testo unico degli enti locali, la magistratura contabile, ha evidenziato le inevitabili conseguenze, da parte dell’ente locale e dei revisori dei conti, in presenza del mancato riassorbimento del disavanzo nel triennio del piano approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art.188 del Tuel. Pertanto, secondo la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n. 205/2023) ha fornito un utile quadro legislativo e sanzionatorio per le accertate violazioni da parte di un ente locale.

La competenza del Prefetto

Invio al Prefetto per la violazione dell’obbligo di riassorbimento tassativamente previsto dall’art.188 del Tuel in un periodo non superiore al triennio del bilancio di previsione, con la conseguenza che detta violazione incidendo sugli equilibri prospettici di bilancio rientra a pieno titolo nella previsione dell’art. 193 comma 4 del TUEL, a mente del quale la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dalla medesima disposizione (scioglimento del Consiglio comunale).

La procedura di rientro

In ragione della grave violazione ai principi contabili e al Testo unico degli enti locali, l’ente avrà cura di indicare il riassorbimento del disavanzo non attuato nel termine di 60 giorni, indicando le misure adottate, trovando applicazione, nel caso di specie, la misura prevista dall’art.148-bis, comma 3, del Tuel, cui seguirà, in caso di totale o parziale inottemperanza, l’inevitabile blocco della spesa non obbligatoria e ciò fino al riassorbimento definitivo del disavanzo.

Responsabilità per violazione degli equilibri di bilancio

Considerando la violazione degli equilibri di bilancio, anche prospettici, la questione comporta l’invio alla Procura contabile ai fini del riscontro dell’eventuale responsabilità del servizio finanziario e dei revisori dei conti ai sensi dell’art.147-quinquies del Tuel secondo cui “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”. In altri termini, la mancata segnalazione del responsabile finanziario agli organi di governo, unitamente alla mancata vigilanza dell’Organo di revisione contabile, esporrebbero entrambi i soggetti previsti dalla richiamata normativa a possibili azioni erariali per omissioni e/o specifiche responsabilità che potranno essere accertate dalla Procura contabile.

Gli effetti dell’inadempimento del Revisore

Particolare censura è stata disposta nei confronti dell’Organo di revisione contabile per il suo comportamento omissivo, per non avere notiziato il Consiglio comunale o il Sindaco, oltre che alla Corte dei conti, sulla violazione del riassorbimento del disavanzo nel piano triennale approvato dall’ente, comportando una violazione dei più elementari canoni di diligenza, sia in merito all’omissione delle segnalazioni, sia in occasione dell’approvazione degli altri documenti contabili successivi, la cui articolazione sul piano temporale prescrive verifiche che, con tutta evidenza, non sono state effettuate con la dovuta attenzione. Pertanto, a dire del Collegio contabile, la protratta negligenza omissiva, consistente nella mancata segnalazione, dell’illegittimo protrarsi del riassorbimento di detto disavanzo (contravvenendo, tra l’altro, non solo a una precisa norma di legge ma anche alle stesse indicazioni contenute negli atti fondamentali dell’ente, ed in primis nel bilancio di previsione), palesano un comportamento reiterato che non può non essere segnalato all’organo consiliare per l’adozione di quei provvedimenti tali da poter giustificare una eventuale revoca dell’incarico così come previsto dall’art. 235 del TUEL.

Le conclusioni del Collegio contabile

Sulla base dell’accertata violazione del recupero del disavanzo nell’ambito del piano di rientro triennale dell’ente locale, il Collegio contabile ha, pertanto, inviato specifica richiesta al Prefetto al fine di poter attivare la procedura di scioglimento del Consiglio comunale per violazione delle disposizioni legislative di cui all’art.193, comma 4, del Tuel; nelle more della procedura ha ordinato all’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 148-bis del TUEL, di adottare i provvedimenti necessari al ripristino degli equilibri di bilancio e, in caso di esito negativo, precludere i programmi di spesa non obbligatori; la Procura della Corte dei conti è stata notiziata ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità erariali a fronte dell’omissione da parte dei servizi finanziari e della mancata vigilanza dell’Organo di revisione contabile; infine, specifica segnalazione è stata inviata al Consiglio comunale per eventuali provvedimenti di revoca dell’Organo di revisione a causa della mancata vigilanza e collaborazione sulle verifiche del mancato recupero del disavanzo, così come previsto nell’ambito del piano triennale di rientro.

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