Il ritardo nell’approvazione del piano della performance non può essere giustificato dall’ente a causa delle nuove elezioni amministrative, prevedendo uno scollamento con il PEG che le disposizioni legislative ne impongono l’unificazione. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.73/2022 della Corte dei conti del Veneto che coglie l’occasione per indicare le conseguenze di una tardiva approvazione del documento contabile.
Le verifiche
Il magistrato istruttore in sede di verifica ha chiesto le motivazioni dell’approvazione del piano della performance in ritardo, essendo stato approvato alla fine del mese di luglio mentre il bilancio è stato approvato entro la fine dell’anno e, inoltre, tale piano della performance non era organicamente unificato nel PEG. L’ente ha precisato che “Il ritardo è dovuto alla difficoltà di applicazione della normativa in un esercizio contraddistinto dalle elezioni amministrative e dal cambio dell’amministrazione comunale che ha voluto, tra l’altro, riapprovare l’assetto organizzativo di tutta la macchina comunale”.
Le indicazioni del Collegio contabile
I giudici contabili hanno evidenziato come il piano della performance sia regolamentato dall’art. 169, co. 3-bis, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “(…) il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG.” Inoltre, l’art.169, co. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “(…) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.” Infine, l’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000, a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che “(…) L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.”. È opportuno osservare come la disposizione contenuta nell’art. 169, co. 3-bis, specificamente dedicata all’ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell’art.10, co. 1 del D. Lgs. 150/2009, nell’evidenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello in approvazione, l’adozione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (20 giorni) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L’applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).
L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli Enti locali), richiama le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5, del D.Lgs. 150/2009 sulle quali grava l’obbligo di “(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (…)”.
Per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per l’adozione del PEG hanno un maggior margine di flessibilità in caso di esercizio provvisorio nei termini di legge. In tale caso, la correlazione del Piano della performance alla approvazione del Piano esecutivo della gestione a sua volta subordinato e funzionale alla approvazione del bilancio di previsione, consente all’ente locale una parziale deroga, in via accidentale, al termine perentorio del 31 gennaio individuato dal co. 1, lett. a) del D.lgs. 150/2009. In assenza di tale condizione, quale esercizio della facoltà di non adottare il PEG prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000, permane invero il termine perentorio del 31 gennaio espressamente indicato dall’art. 10, co.1, lett. a) del D. Lgs 150/2009.
Nel caso di specie l’ente locale ha approvato il PEG alla fine del mese di gennaio 2019 su un bilancio di previsione approvato il 12 dicembre 2018, ma ha rinviato la formalizzazione del Piano della performance ad un successivo provvedimento, non organicamente unificato al PEG. Tale piano è stato approvato il 26 luglio 2019 adempiendo, in tal modo con notevole ritardo la sua approvazione rispetto ai termini di legge.
Ricorda il Collegio contabile come in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5 del D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali “(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica” (tra le tante, Corte conti, sez. controllo Veneto, Delibera n. 45/2021).
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