La tempestività dei pagamenti è stata oggetto di verifica da parte dei giudici contabili evidenziando come sia da considerare grave l’inadempimento, da parte di un ente locale, in presenza del mancato riallineamento dei tempi medi di pagamento previsti dalla normativa. La verifica è stata condotta dalla Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.98/2020).
La richiesta all’ente locale
Tra le varie criticità riscontrate i giudici contabili laziali hanno chiesto all’ente locale, già in forte anticipazione di tesoreria nei vari anni controllati, di chiarire le misure adottate per migliorare la propria performance, atteso che, nel 2018, l’indicatore annuale di tempestività risulta pari a 189,22 giorni, mentre per il 2017 risulta pari a 170,99 giorni. AI dati riscontrati il Comune ha chiarito il netto miglioramento registrato nell’anno 2019, dove l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a 109,50 e che “ha posto particolare attenzione per cercare di rientrare nei tempi medi di pagamento ed è riuscito ad abbassare sensibilmente i tempi medi”.
Le osservazioni del Collegio contabile
Pur evidenziando un miglioramento della velocità nei pagamenti avvenuti nell’anno 2019, il Collegio contabile ha stigmatizzato come, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014, i tempi medi di pagamento devono tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni. Ricorda il Collegio contabile che una recente sentenza del 28 gennaio 2020 (Commissione/Italia), la Corte di giustizia UE, grande Sezione, ha accertato l’inadempienza dello Stato alla direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oltre i 30 – 60 giorni), in cui il debitore sia una pubblica amministrazione. A tal fine il legislatore ha previsto che nell’anno 2021 incomberanno accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il debito residuo. Infatti, l’art.1 commi 859 ss., della legge n. 145/2018 ha introdotto misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Su tale normativa, è, recentemente, intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020) che, nel dichiarare costituzionalmente legittime le previsioni di cui trattasi, ha evidenziato la rilevanza del fenomeno dei tempi di pagamento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rammentando che “… la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario […] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell’esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali”.
Conclusioni
Rilevata la citata criticità, il Collegio contabile ha invitato l’ente locale nel monitorare attentamente il rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, al fine di porsi in linea con quanto previsto a legislazione vigente (d.lgs. n. 231/2002).
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