Le condizioni per il rientro anticipato dal piano di riequilibrio

13 Febbraio 2020
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Il caso riguarda il raggiungimento anticipato di un ente locale al piano di riequilibrio che avrebbe dovuto essere raggiunto nell’anno 2023, non solo sulla base dei dati ottenuti dal conto consuntivo 2018, ma soprattutto grazie alle numerose azioni organizzative messe in atto dall’ente. La verifica degli obiettivi raggiunti è stata certificata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione n.10/2020).

I presupposti legislativi

Precisa il Collegio contabile come l’art. 243-bis del TUEL indica il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l’ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7), i vincoli imposti all’ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8), nonché le misure da adottare in caso di accesso al Fondo di rotazione (comma 9). Gli effetti di tale atto consentono di avvalersi dell’autorizzazione legislativa a recuperare lo squilibrio in un orizzonte temporale assai più dilatato di quella ordinaria (art. 40 D.lgs. n. 118/2011, nonché artt. 193, 194 e 188 TUEL), determinando due conseguenze:

  • la possibilità di applicare ai bilanci di previsione successivi un disavanzo inferiore;
  • l’insorgenza dell’obbligo di diritto pubblico a conseguire la riduzione dello squilibrio nei successivi rendiconti, senza generarne di nuovi (e comunque provvedendo a riassorbirli tempestivamente, cfr. SS.RR. sentenza n. 1/2019/EL).

Il primo effetto consente in particolare di accedere ad un tempo di ripiano assai ampio, ossia da 4 a 20 anni (art. 243-bis comma 5-bis TUEL), laddove in caso di dissesto il tempo previsto è di soli 5 anni (art. 265 comma 1 TUEL).

La normativa assegna significative funzioni al riguardo alla Sezione regionale, disciplinate dall’art. 243-quater del TUEL. In particolare, la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7 TUEL, svolge il proprio controllo in tre momenti successivi: a) in fase di accesso alla procedura (determinando il venir meno della sospensione delle azioni esecutive in caso di omologazione) b) in fase di attuazione per verificare “il grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi intermedi, c) a scadenza del termine finale, con la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riequilibrio.

Mentre il controllo di cui alla lettera a) è necessario in quanto da questo dipende la cessazione dell’effetto temporaneo della “sospensione delle azioni esecutive” (art. 243-bis comma 3 TUEL), i controlli di cui alla b) e c) si attivano in ragione del riscontro di irregolarità in sede di monitoraggio.

Le azioni organizzative poste in essere dal Comune

Il caso oggetto di riscontro dalla parte del Collegio contabile riguarda il completo riassorbimento in anticipo del disavanzo del comune dichiarato al momento dell’inizio della procedura di riequilibrio le cui misure sono state approvate dalla Corte dei conti, in quanto giudicate sin dall’inizio congrue e sostenibili.

Quello che è, inoltre, importante prima dell’uscita anticipata del comune dal piano di riequilibrio è la fattiva realizzazione delle indicazioni di volta in volta espresse dalla Sezione di controllo. In particolare l’Ente a decorrere dal 2018, ha adottato anche misure di potenziamento delle proprie procedure e dei propri strumenti di controllo interni. Tali misure di potenziamento hanno riguardato diversi aspetti della gestione contabile e amministrativa dell’Ente, al fine di ridurre il rischio che possano ripetersi di nuovo situazioni di criticità finanziaria e amministrativa come occorse in passato, e che si possono come di seguito riepilogare:

  • adozione di un nuovo software di gestione della contabilità dell’Ente, adeguato alle disposizioni previste dalla riforma della contabilità degli enti locali di cui al d.lgs. 118/2011 e che offre procedure automatizzate di gestione delle regolarizzazioni dei provvisori di entrata, delle liquidazioni contabili, dei rapporti con la PCC, dei rapporti con il Tesoriere e della gestione delle casse vincolate;
  • adozione di nuove procedure interne per la predisposizione e gestione delle liquidazioni contabili, ora emesse a mezzo del software di contabilità sfruttando tutte le integrazioni, da esso offerte, con i documenti di spesa e i relativi impegni, garantendo così tempi più ridotti nella gestione di tale fase e una riduzione conseguente dei tempi di produzione degli ordinativi di pagamento contribuendo così a ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture, aspetto quest’ultimo in cui in passato si erano registrate forti criticità;
  • attivazione del nuovo sito internet istituzionale dell’Ente (che comprende anche la Sezione Amministrazione Trasparente), più funzionale e di immediata lettura rispetto al precedente;
  • introduzione del nuovo software di gestione atti con firma digitale, che assicura maggiore puntualità e regolarità nell’attività di gestione e pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, con previsione all’interno dell’iter, del controllo preventivo sulle proposte di deliberazione del Segretario generale;
  • approvazione del nuovo Regolamento di contabilità armonizzato e del nuovo Regolamento delle entrate comunali;
  • attuazione di azioni di recupero dei crediti vantati verso diversi soggetti, che molto spesso risultavano al contempo creditori di somme nei confronti dell’Ente, condividendo misure di compensazione tra debiti e crediti che hanno determinato una sostanziale riduzione dei residui passivi e attivi senza influenzare le giacenze di cassa dell’Ente;
  • adozione di procedure volte a garantire il rispetto puntuale di attività e scadenze previste dalla normativa (ad esempio il questionario per i fabbisogni standard) aventi effetto sull’erogazione dei trasferimenti statali, al fine di evitare blocchi al flusso finanziario dei trasferimenti e non addivenire a situazioni critiche per la giacenza di cassa;
  • monitoraggio costante della giacenza di cassa e dello stock dei debiti al fine di garantire un costante andamento della giacenza di cassa e il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali come disciplinati dal d.lgs. 192/2012;
  • modifica, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, degli obiettivi strategici di mandato contenuti nelle linee programmatiche presentate dall’Amministrazione comunale per il mandato 2016-2021, inserendo quale obiettivo principale da conseguire nel mandato elettorale dell’attuale amministrazione: “la gestione e il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;
  • recepimento nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della performance del Comune, relativi ai trienni 2018-2020 e 2019-2021, della modifica degli obiettivi strategici di mandato suddetta, prevedendo nel Piano un obiettivo strategico intersettoriale, utile ai fini della valutazione della performance strategica dell’Ente, denominato “piano di riequilibrio finanziario pluriennale” avente come finalità ed obiettivo la garanzia del rispetto degli obiettivi del PRFP e del piano di rientro del disavanzo da riaccertamento straordinario, con una puntuale definizione di macroattività ed indicatori dei risultati attesi nei periodi di riferimento;
  • effettuazione, negli anni 2018 e 2019, ai sensi delle disposizioni regolamentari adottate dall’Ente, di verifiche semestrali sul grado di realizzazione degli obiettivi gestionali e strategici previsti nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della performance del Comune;
  • introduzione di alcune misure organizzative nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, mirate a prevenire fenomeni di illegalità, quali ad esempio, la rotazione delle figure di responsabile di procedimento all’interno dei Settori, finalizzata ad evitare la concentrazione di compiti e di responsabilità sulle stesse persone per periodi prolungati ed a creare un flusso di informazioni e di condivisione di procedure, teso ad un maggiore controllo trasversale dell’attività;
  • individuazione, nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di specifiche misure, di carattere organizzativo e procedurale, relativamente alla gestione delle entrate e alle fasi della liquidazione della spesa e del pagamento, volte, oltre a contrastare rischi di fenomeni di illegalità e ad evitare errori o inefficienze in tali fasi e nella gestione delle entrate, anche conseguenti alla previsione di entrate non attendibili con esposizione a rischio di creare presupposti per un danno economico all’ente;
  • redazione della relazione annuale sul grado di realizzazione degli obiettivi anticorruzione (misure di carattere organizzativo e procedurale previste nel PTCP) previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con integrazione degli stessi – nell’ambito del ciclo delle performance – con gli obiettivi dell’ente;
  • riscontro, in occasione del controlli successivi di regolarità amministrativa, effettuati semestralmente dal Segretario ai sensi del d.l. n. 174/2012, della tempestività e regolarità delle verifiche preliminari di competenza dei Dirigenti in fase di predisposizione dell’atto, mediante, in particolare, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di competenza del dirigente del servizio finanziario e verifica della tempistica, con riscontro positivo rispetto alla puntualità ed al rispetto dei termini per il rilascio dei suddetti pareri.

Conclusioni

In conclusione il Collegio contabile prende atto delle misure esercitate dall’ente locale, del riassorbimento totale del disavanzo, con ciò raggiungendo in anticipo rispetto alla scadenza programmata per il 2023, l’obiettivo di coprire il disavanzo che aveva determinato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale.

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