La possibilità da parte dei comuni di poter procedere, in sede di equilibri di bilancio, a modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, è attribuita dall’art.193, comma 3, ultimo periodo, Testo unico degli enti locali secondo cui “
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”. In altri termini, la
norma consente agli enti locali di poter incidere sulle tariffe e sui tributi in caso di mancato raggiungimento degli equilibri di bilancio. I giudici contabili, su detta possibilità concessa dalla normativa rispondono ad un quesito posto da un ente locale.
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