Le competenze del ragioniere

Le principali competenze del Responsabile del servizio finanziario, o più frequentemente denominato Responsabile di Ragioneria o semplicemente “Ragioniere” dell’Ente, sono elencate qui di seguito e promanano dall’art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che disciplina il Servizio economico-finanziario. Il Ragioniere:

14 Novembre 2018
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a cura di M. Bellesia

Le principali competenze del Responsabile del servizio finanziario, o più frequentemente denominato Responsabile di Ragioneria o semplicemente “Ragioniere” dell’Ente, sono elencate qui di seguito e promanano dall’art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che disciplina il Servizio economico-finanziario. Il Ragioniere:

Coordina e gestisce l’attività finanziaria dell’Ente: “Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria” dell’Ente, art. 153, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Tiene la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Fra le competenze specifiche della figura del Ragioniere rientra, ovviamente, la tenuta della contabilità che, anche negli Enti di minori dimensioni, non è solo finanziaria, di competenza e di cassa, ma anche economico-patrimoniale. In tale fattispecie la responsabilità della regolare tenuta delle rilevazioni contabili è esclusiva. Letteralmente, il Ragioniere “è prepostoalla regolare tenuta della contabilità“, art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Verifica le previsioni del bilancio (verifiche di veridicità e di compatibilità). Nel processo di formazione del bilancio preventivo, il Ragioniere ha un ruolo fondamentale di coordinamento e di verifica delle previsioni di bilancio proposte da tutti gli altri Responsabili dei servizi dell’Ente. Tale verifica si compie, per le entrate finanziarie, seguendo i criteri del principio della veridicità e, per le spese, in termini di compatibilità. Letteralmente “è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione”, art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Le suddette funzioni sono sintetizzate nel parere tecnico e contabile che il Ragioniere appone sulla delibera consiliare che approva il bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 49,  del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

Predispone e sottoscrive il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione. Al Ragioniere spetta la predisposizione e la sottoscrizione del DUP e del bilancio preventivo dell’Ente, ai sensi degli artt. 151, comma 1 e artt. 162 e segg., del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Sul bilancio è apposto il parere tecnico e contabile del Ragioniere, ai sensi dell’art. 49,  del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Partecipa alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale. Il Ragioniere ha un ruolo fondamentale nella redazione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, non solo perchè è parte integrante del documento unico di programmazione (DUP), ma anche perchè individua/definisce le risorse finanziarie disponibili, nell’ambito dei limiti e degli equilibri di bilancio. “La realizzazione dei LLPP degli e.l. deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP”. All. 4/1, p. 8.2. Introdotto da art.1, c.505, L.208/15. poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56). “I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”. Art. 21 Dlgs. 50/16. Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.2 lett. i).

Partecipa alla redazione del programma programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Il Ragioniere ha, altresì, un ruolo fondamentale nella redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi perchè fa parte integrante del documento unico di programmazione (DUP) e deve essere redatto in conformità con le previsioni del bilancio. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato introdotto dall’art.1, c.505, L.208/15, poi abrogato dall’art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56). Vedasi art. 21 Dlgs. 50/16 e il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.2 lett. i-bis).

Verifica lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Il Legislatore assegna al Ragioniere il compito di controllare gli stanziamenti di bilancio in corso d’anno; anche questa funzione riflette il ruolo di coordinatore nei confronti degli altri responsabili dei servizi. Letteralmente, “è preposto … alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese” (art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

 E’ preposto alla salvaguardia degli equilibri della gestione e dei vincoli di finanza pubbica. Anche in questo caso, al Ragioniere viene attibuito un ruolo di coordinamento e di garanzia, non solo in riferimento agli equilibri del bilancio, ma anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, fra cui quelli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. Letteralmente, “è prepostoalla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”, art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 Agisce in autonomia. Il Ragioniere agisce in autonomia nelle attività di:

– verifica di veridicità delle previsioni di bilancio,

– verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,

– tenuta della contabilità,

– salvaguardia degli equilibri della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Agire in autonomia significa senza alcun condizionamento da parte di altri soggetti, fermo restando le regole le regole dell’ordinamento finanziario e contabile ed i vincoli di finanza pubblica; ciò è espressamente previsto dall’art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Esprime il parere di regolarità contabile sulle delibere di Giunta e Consiglio. L’art. 49, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.” Attenzione che nel caso in cui La Giunta o il Consiglio non internono conformarsi al parere espresso dal Ragioniere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (art. 49, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione...”, art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi, rendendole esecutive.”I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, art. 183, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali [viene] apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati”, art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Vedasi anche l’art. 191 del Tuel – Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese.

Attesta la copertura finanziaria degli atti amministrativi. “Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”, art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. L’attestazione di copertura finanziaria delle determinazioni dei Responsabili dei servizi sono effettuate nell’ambito del visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Vedasi anche l’art. 191 del Tuel – Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese. Il Ragioniere trasmette all’Organo di revisione le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa, ai sensi dell’art. 239, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. L’organo di revisione tiene conto nei propri pareri di cui all’art. 239 del Tuel delle attestazioni del Ragioniere (art. 239, comma 1-bis, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Controlla i provvedimenti di liquidazione di spesa. Sulla base dell’art. 184, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il “servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione” delle spese di tutti gli altri responsabili dei servizi.Tale attività viene di norma delegata ad un collaboratore del Ragioniere, in relazione della struttura organizzativa dell’Ente.

Sottoscrivere i mandati di pagamento. Ai sensi dell’art. 180  del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, spetta al Ragioniere sottoscrivere gli ordinativi di incasso ed in genere i rapporti con il Tesoriere dell’Ente.Tale attività viene di norma delegata ad un collaboratore del Ragioniere, in relazione della struttura organizzativa dell’Ente.

Rileva e controlla gli accertamenti delle entrate. Ai sensi dell’art. 179  del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dei principi contabili n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Spetta alla Ragioneria rilevare contabilmente e verificare la documentazione relativa agli accertamenti delle entrate proposti dai Responsabili dei servizi.

Firma gli ordinativi di incasso (o reversali). Ai sensi dell’art. 180  del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, spetta di norma al Ragioniere (o suo delegato) sottoscrivere gli ordinativi di incasso ed in genere i rapporti con il Tesoriere dell’Ente.

Effettua le segnalazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio al Sindaco, ai Revisori, al Consiglio e alla Corte dei Conti. “Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta” (art. 153, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Vigila sui ritardi dei pagamenti degli altri responsabili della spesa.”Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi” (art. 183, comma 8, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

 Garantisce il controllo degli equilibri finanziari.Fra le tipologie di controllo interno previste dall’art. 147 del Tuel, quella sugli equilibri finanziari spetta solo ed esclusivamente al Ragioniere: “garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica … mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi” (art. 147, comma 2, let. c), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). Il successivo art. 147-quinquies – Controllo sugli equilibri finanziari – precisa alcune modalità molto importanti per il ruolo e la figura del Ragioniere:

1) “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario“;

2) “prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi”.

Infatti, la funzione di direzione e coordinamento che è prevista non solo nei riguardi degli Organi di governo (Giunta, Consiglio, Sindaco), ma anche del Direttore generale e del Segretario (ex art. 147 quinquies), unitamente alla facoltà di agire in autonomia sancita dall’art. 153, comma 4, del Tuel, rendono la figura del Ragioniere peculiare ed atipica all’interno della struttura organizzativa dell’Ente. Tale peculiarità della figura del Ragioniere viene, fra l’altro, rafforzata anche da altre due fattispecie di controllo introdotte dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:

– l’estensione delle funzioni di controllo agli organismi esterni: “3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”(Art. 147-quinquies, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267), peraltro in funzione delle garanzie costituzionali di cui all’art. 81 della Costituzione.

l’adozione dl bilancio consolidato ex art. 147, comma 1, let. d), del Tuel, che normalmente viene elaborato e sottoscritto dal Ragioniere (il bilancio consolidato è stato introdotto dall’ art. 74, comma 1, n. 60), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Effettua il controllo di regolarità contabile. “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria” (Art. 147-bis, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Effettua le variazioni di bilancio. Secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità il Ragioniere può adottare con proprie determinazioni provvedimenti di variazioni di bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Presenta i rendiconti dei contributi straordinari. Ai sensi dell’art. 158 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, spetta al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario la presentazione dei rendiconti dei contributi straordinari ricevuti, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo.

 Predispone e sottoscrive il rendiconto generale della gestione. Al Ragioniere spetta la predisposizione e la sottoscrizione del rendiconto generale della gestione dell’Ente, ai sensi degli artt. 151, comma 7 e 227, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Sul rendiconto generale è apposto il parere tecnico e contabile del Ragioniere, ai sensi dell’art. 49,  del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Predispone e sottoscrive il bilancio consolidato Spetta al Ragioniere la redazione e la sottoscrizione del bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e al Principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Lo strumento del bilancio consolidato è strettamente connesso alle funzioni di controllo degli equilibri della gestione di cui all’art. 147-quinquies del Tuel.  “I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato…“, art. 147 quater, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267”.

Redige e sottoscrive le certificazioni di bilancio. Ai sensi dell’art. 161 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, competono al Ragioniere le certificazioni del bilancio, del rendiconto e quelle dei vincoli di finanza pubblica.

 Propone il regolamento di contabilità. Spetta al Ragioniere predisporre la delibera consiliare di approvazione/modifica del regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Redige le dichiarazioni fiscali. Ad esempio, le dichiarazioni IVA e IRAP.

Partecipa alle verifiche straordinarie di cassa. Ai sensi dell’art. 224 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Ragioniere partecipa attivamente alle operazioni di verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco o del Presidente della provincia.

Partecipa alle procedure di controllo degli enti deficitari, predissesto e dissesto finanziario. Ai sensi degli artt. 242 e segg del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Ragioniere verifica le condizioni strutturalmente deficitarie e partecipa attivamente alle operazioni di riequilibrio finanziario, predissesto e dissesto.

 Fra le altre competenze del Ragioniere, anche se non espressamente attribuite dal Legislatore, si annoverano:

– il ricorso a tecniche del controllo di gestione, i cui dati di base sono dall’Ufficio di ragioneria in massima parte detenuti;
– l’analisi dei costi/fabbisogni standard;
– le tecniche di revisione della spesa (spending review);

– i rapporti con la Tesoreria, il Ministero dell’Economia e dell’Interno e la Banca d’Italia;
– i rapporti con l’Organo di revisione e la Corte dei Conti.

 

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