Le cartelle non stralciabili diventano rottamabili

ItaliaOggi
20 Gennaio 2023
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di GIULIANO MANDOLESI (ItaliaOggi – 19/01/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’effetto della lettura incrociata di due norme della Manovra
Beffati gli enti locali: in caso di non adesione al saldo e stralcio, non essendo previsto una specifico divieto, le cartelle potranno comunque essere oggetto di rottamazione da parte dei contribuenti che avranno praticamente il medesimo sconto. Anzi, in caso di applicazione della rottamazione ai contribuenti spetta anche la cancellazione dell’aggio e la possibilità di dilazionare l’ammontare post applicazione della scontistica con un piano rate quinquennale a partenza soft ed interessi agevolati nella misura del 2%. Questo è quanto si evince dalla lettura incrociata delle due citate disposizioni, il saldo e stralcio e la rottamazione quater, disciplinate rispettivamente all’articolo 1 commi da 222 a 230 la prima e da 231 a 252 la seconda, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). E’ opportuno ricordare che con l’articolo 1 commi 227 e 228, il legislatore ha disposto una tutela per gli enti “diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscalie dagli enti pubblici previdenziali”, per i quali gli effetti del saldo e stralcio, ovvero la cancellazione dei carichi di importo residuo entro i 1000 euro affidati dal 2000 al 2015, hanno efficacia limitatamente alla parte interessi e sanzioni lasciando integralmente dovuto il capitale, costituito dai tributi locali o le sanzioni in caso di violazioni amministrative o del codice della strada. Ulteriore tutela è stata disposta con il successivo comma 229 che concede la possibilità agli enti, per salvaguardare i propri conti, di non aderire proprio al saldoe stralcio lasciando quindi le loro posizioni creditorie intatte. Se però gli enti locali possono scegliere di non attuare il saldo e stralcio, la stessa opzione non è stata disposta relativamente alla rottamazione quater per cui, le poste che per i contribuenti non sono “stralciabili” diventano paradossalmente rottamabili. In termini “pratici” gli sconti ed il perimetro delle sanatorie vannoa coincidere. Dal punto di vista dei requisiti oggettivi infatti con il saldo e stralcio si intercettano carichi affidati dal 2000 al 2015, periodo coperto anche dalla rottamazione quater che interagisce con debiti nelle mani del riscossore dal 2000 al 30 giugno 2022. Per quanto riguarda la scontistica nel caso di imposte, la rottamazione prevede la cancellazione di sanzioni ed interessi e stessa cosa accede con il saldo e stralcio per i tributi locali come imu, tari, tosap, canone unico patrimoniale, imposta di pubblicità ed imposta di soggiorno. Anche in caso di sanzioni amministrative o violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli sconti dei due istituti coincidono prevedendo il pagamento integrale della violazione e l’eliminazione solo della parte interessi (comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi ore del 19 gennaio 2023.

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