A differenza delle precedenti erogazioni di liquidità lanciate a partire dal d.l.35/2013 e ss.mm.ii., uno specifico emendamento, presentato in Commissione bilancio ed approvato dal Governo, prevede la possibilità di attingere a risorse finanziarie, ma questa volta con restituzione entro fine anno (a differenza dei trent’anni precedenti), nel limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2017, afferenti ai primi tre titoli del bilancio. L’accesso a tali anticipazioni di tesoreria non costituisce indebitamento ed, inoltre, assorbe gli effetti della proroga dell’innalzamento dell’anticipazione da tre a cinque dodicesimi. L’intervento del legislatore ha la finalità di accelerare il pagamento dei debiti commerciali ed, al contempo, favorire il rispetto dei tempi medi di pagamento.
La platea dei soggetti coinvolti
Secondo il legislatore gli enti locali possono accelerare i propri pagamenti, contestualmente alla riduzione dei tempi medi di pagamento nel confronti delle imprese, con la possibilità per le istituzioni ed intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti ed istituzioni finanziarie europee, di concedere nei limiti dei tre dodicesimi dei primi tre titoli di bilancio, anticipazioni di liquidità nei confronti di tutti gli enti locali che si trovino in difficoltà finanziaria, ivi inclusi gli enti in dissesto o in riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-bis de Tuel). La finalità di tali anticipazioni permetteranno agli enti in difficoltà finanziaria di poter pagare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili, ivi inclusi i debiti fuori bilancio riconosciuti, formatisi alla data del 31/12/2018.
L’introduzione dell’apparato sanzionatorio
Secondo il legislatore una PA è da considerare virtuosa qualora rispetti sia i tempi medi di pagamento (30 giorni dalla fattura), sia se riduce il proprio stock del debiti per almeno il 10% all’anno. In caso di mancato rispetto di tali due indicatori, hanno le seguenti conseguenze:
- Obbligo di riduzione del 3% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente sia qualora il valore del ritardo dei pagamenti sia superiore a 60 giorni dalla fattura, sia in caso di mancata riduzione del proprio debito commerciale residuo di almeno il 10%;
- La riduzione dei citati consumi intermedi è, invece, pari al 2% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 31 giorni e fino ai 60 giorni;
- La percentuale scende al 1,5% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 11 giorni e fino ai 30 giorni;
- Infine, la percentuale è pari al 1% se il ritardo nei pagamenti siano superiori a 1 giorno fino a 10 giorni.
La misura della sanzione è raddoppiata per quegli enti che, pur non rispettando i termini di pagamento, non abbiano fatto ricorso all’anticipazione di liquidità.
Al fine di verificare i tempi medi di pagamento sono comunicati, per la prima volta nel periodo dal 1 al 30 aprile 2019, mediante piattaforma elettronica fornendo i dati dello stock dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell’esercizio precedente. La mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle fatture equivale ad inadempimento con la riduzione ex lege dei consumi intermedi nella sua misura massima.
Gli adempimenti, sul rispetto dei tempi medi di pagamento dell’anno precedente, sono disponibili sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 30 aprile dell’anno successivo
Costituiscono indicatori rilevanti, ai fini delle verifiche degli ispettori del MEF, la pubblicazione mensile dei dati delle fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come disponibili dal sistema informativo della Piattaforma elettronica.
Spetta, inoltre, all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica della corretta attuazione delle misure sui pagamenti.
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