Le analogie e le differenze tra variazione di bilancio, assestamento e salvaguardia degli equilibri

3 Settembre 2020
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Vi sono molte fattispecie di variazioni di bilancio: quelle di competenza del Consiglio, quelle di Giunta e quelle del Responsasbile del servizio finanziario. La disciplina si trova nell’art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Si vuole fare il punto sulle differenze tra:
1) variazione di bilancio di competenza consiliare;
2) assestamento di bilancio solo di competenza consiliare;
3) salvaguardia degli equilibri di bilancio solo di competenza consiliare.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO CONSILIARI

Le variazioni di bilancio sono uno strumento che attua il principio contabile denominato “flessibilità del bilancio (punto n. 7 dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118) e si riferisce alle possibilità di adattare il bilancio preventivo e degli altri strumenti di programmazione nel corso dell’esercizio, in relazione alle necessità di adeguamento alle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione. L’art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 prevede tre livelli di competenze:
1. le variazioni di bilancio spettano in via generale all’Organo consiliare, tranne quelle che la legge riserva alla Giunta e al Ragioniere;
2. all’Organo esecutivo spettano quelle indicate all’art. 175, comma 5-bis, del Tuel (meramente applicative delle decisioni del Consiglio, variazioni del piano esecutivo di gestione ecc.);66
3. al Responsabile del servizio finanziario o, se previsto dal regolamento di contabilità, agli altri responsabili di servizio, spettano quelle indicate all’art. 175, comma 5-quater, del Tuel (non discrezionali).
In questa sede vengono analizzate solo le variazioni di bilancio del Consiglio di cui al punto 1.
Non vi è un numero di variazioni previsto dal legislatore, che si limita a dettare il termine ultimo: entro il 30 novembre di ciascun anno, ai sensi del comma 2 del citato art. 175.
Sulle variazioni di bilancio di competenza consiliare l’organo di revisione fornisce obbligatoriamente un parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N.B. Ai sensi dell’art. 42, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’organo esecutivo, contrariamente a quanto avviene per tutte le altre attribuzioni consiliari, può adottare variazioni di bilancio di competenza del Consiglio in via d’urgenza. In tal caso, la relativa delibera deve essere ratificata dall’organo consiliare, a pena di decadenza, entro i successivi 60 giorni. Il successivo art. 175, comma 4, del Tuel dispone che la ratifica debba avvenire comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

 Per “assestamento di bilancio” si intende la particolare deliberazione consiliare di variazioni di bilancio che comporta la verifica generale di tutte le previsioni di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N.B. Il termine di approvazione della delibera consiliare di assestamento è fissato entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 175, c.8, del Tuel).
Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 4.2, annovera l’assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio tra i principali strumenti della programmazione degli enti locali.
In sede di assestamento di bilancio occorre verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato (Punto 3.3, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
In sede di assestamento di bilancio (e in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio) occorre altresì verificare l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (Punto 5.3.10 e punto 5.3.11, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
Sull’assestamento del bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Durante l’assestamento generale (e/o la salvaguardia degli equilibri di bilancio) che si effettua entro il 31 luglio di ciascun anno, si utilizza, di norma e ove esistente, l’avanzo di amministrazione determinato dal rendiconto dell’esercizio precedente. Il regolamento di contabilità di ciascun Ente può introdurre regole aggiuntive per quanto riguarda le modalità o la frequenza dell’assestamento di bilancio.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno (art.193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) l’organo consiliare provvede con apposita deliberazione:
1. a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, se ricorre la fattispecie;
2. in caso di accertamento negativo (ovvero se non si riscontrano gli equilibri di bilancio, il Consiglio adotta contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio nelle modalità indicate dall’art. 194 del Tuel;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Il regolamento di contabilità può stabilire periodicità diverse, fissando comunque almeno una delibera di salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
In sede di assestamento di bilancio (e in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio) occorre altresì verificare l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (Punto 5.3.10 e punto 5.3.11, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
La sanzione di scioglimento degli organi dell’Ente e l’avvio dell’iter di nuove elezioni, ex art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica anche nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria ex art. 193, comma 4, del Tuel (a seguito l’art. 1 bis del DL 30 dicembre 2004, n. 314).
Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La verifica degli equilibri di bilancio non può prescindere dalla situazione dell’Ente evidenziata dall’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per l’analisi dei quali si rinvia al DM 28 dicembre 2018, che fissa i criteri per il triennio 2019 – 2021.

N.B. Al Responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 spetta il controllo degli equilibri finanziari. Vedasi art. 147 (Tipologia dei controlli interni) e art. 147 quinquies del Tuel (Controllo sugli equilibri finanziari) del Tuel.

 

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