L’avanzo vincolato aiuta i saldi locali

23 Novembre 2020
Modifica zoom
100%

NORME ANTICRISI
La giunta può liberare le risorse «sostituite» da fondi propri
Fra riproposizione di norme in vigore nel 2020 e novità, anche il bilancio di previsione 2021 beneficerà di una serie di deroghe per fronteggiare le ricadute sui comnti locali prodotte dall’emergenza da Covid-19.

La manovra, che avvia in questi giorni l’esame alla Camera per quello che dovrebbe essere l’unico passaggio parlamentare effettivo a cui seguirà la ratifica da parte del Senato, disciplina infatti le misure su cui gli enti potranno far conto per il prossimo anno. Si dispone fra l’altro una nuova tranche di Fondone Covid (450 milioni per i Comuni e 50 per Province e Città), fondi aggiuntivi per i servizi sociali (216 milioni) e il traporto scolastico. Ma si impone anche un ulteriore accantonamento per garantire i rinnovi contrattuali con un aumento del 4,07% della massa salariale.

Due le proroghe che estendono di un anno disposizioni emergenziali già applicate nel 2020.

Gli enti potranno infatti continuare a utilizzare, anche per il 2021, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia, fatta eccezione per le sanzioni previste dall’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19.

È inoltre prorogata al 2021 anche la facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, con provvedimento dell’organo esecutivo, quote dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.

Le risorse svincolate potranno essere utilizzate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid.

A questo fine è necessario che le somme non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e non siano relative alle funzioni fondamentali e a livelli essenziali delle prestazioni. Occorre inoltre dare comunicazione dello svincolo all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme.

Tra le novità introdotte, con una integrazione al paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, viene previsto che le somme ricevute dall’ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (si tratta del cosiddetto . mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza.

Infine, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19, è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia e delle finanze e delle regioni e province autonome.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento