5. LE DEROGHE ALLE PROCEDURE DI UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NELL’ENNO 2022
5.1. UTILIZZO QUOTA LIBERA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19
L’art. 109 del DL 17/3/20, n. 18, GU n. 70 del 17/3/20, introduce una deroga per l’anno 2020 e solo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19:
“in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione…. gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza in corso…”. Tale possibilità è stata estesa fino all’anno 2022 dal’art. 13, c.6, del DL 27/1/22, conv. nella L. 28/3/22, n. 25.
Rimangono comunque ferme “le priorità relative alla copertura di debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”.
Il Responsabile del servizio finanziario ed i revisori dei conti dovranno tenere tale disposizione in debita considerazione.
5.2. UTILIZZO QUOTA LIBERA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL BILANCIO PREVENTIVO
Per il solo anno 2022 sussiste una deroga alle regole sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
L’art. 40, comma 4, del decreto “Aiuti”, DL 17 maggio 2022, n. 50, dispone che la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2021, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021 con delibera consiliare, può essere immediatamente applicata al bilancio di previsione 2022, per gli enti che non lo hanno ancora approvato (Deroga all’art. 187 del Tuel che stabilisce le priorità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e all’art. 193 del Tuel che consente l’applicazione dell’avanzo di amministrazione nell’ambito della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio).
5.3. UTILIZZO IMMEDIATO DEL “FONDONE” COVID-19, CONFLUITO NELL’AVANZO VINCOLATO
Negli anni 2020 e 2021 sono state introdotte alcune norme contabili specifiche per agevolare al massimo l’utilizzo delle risorse disponibili al fine di contrastare la crisi socio economica conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Una di queste riguarda la natura del maxi trasferimento statale ai Comuni, c.d. “fondone” di cui all’art. 106 del DL 19/5/20 n. 34. Trattasi di una entrata vincolata a ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Di conseguenza, le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ad altri scopi, ai sensi dell’art. 1, comma 823, della L. 30/12/20, n. 178.
Inoltre, il citato art. 1, comma 823 prevede che “le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato”.
L’art.1, c.786, let.a, della L. 30/12/20, n. 178, L. di bilancio 2021, prevede altresì la possibilità di utilizzo immediato del “fondone” confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio prececente, in sede di approvazione del rendiconto con apposita delibera dell’organo esecutivo.
5.4. UTILIZZO DELL’AVANZO VINCOLATO COVID-19, PER FINANZIARE IL CARO BOLLETTE
L’art. 37 ter del DL 21 marzo 2022, n. 21 convertito con la legge 20 maggio 2022, n. 51 (“DL Ucraina”) prevede, per il solo anno 2022, la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione (vincolati Civid-19) per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia.
L’importo a ciò utilizzabile corrisponde alla differenza tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, al netto delle somme non coperte da specifici trasferimenti statali.
A chiarimento di varie interpretazioni è intervenuto sul punto il MEF con la FAQ n.49 del 1 giugno 2022 pubblicata sul sito ARCONET, che si riporta integralmente.
FAQ 1/6/2022
Avanzi vincolati per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
Domanda
E’ possibile utilizzare gli avanzi vincolati per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art.106 del D.L. n.34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del D.L. n.104/2020 e art.1, comma 822, della L. n.178/2020) e gli avanzi di amministrazione disponibili per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia?
Risposta
L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:
– gli avanzi di amministrazione disponibili;
– i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’ articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
– gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.
Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-ter in commento, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, integra l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.
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