di Anna Guiducci
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione, occorre infatti indicare nell’allegato a/3 l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto o derivanti dal rendiconto approvato.
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle economie di entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili solo a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Prima della modifica, l’articolo 187, comma 1 del Testo unico degli enti locali stabiliva la possibilità di utilizzo dell’avanzo destinato solo con provvedimento di variazione di bilancio ed a seguito dell’approvazione del rendiconto.
Al bilancio di previsione potevano essere applicate le quote dell’avanzo presunto vincolato e accantonato a seguito dell’approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto e sulla base di una relazione documentata del dirigente competente attestante, anche in caso di esercizio provvisorio, la necessità di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.
La quota libera del risultato di amministrazione può invece essere utilizzata con il bilancio di previsione solo in caso di verificati squilibri gestionali. In questo caso, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente. Fermo restando infatti che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, l’utilizzo dell’avanzo libero è consentito solo successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio.
La norma chiede tuttavia all’ente di attestare l’impossibilità di approvare un bilancio in equilibrio in assenza dell’applicazione della quota di avanzo libero. Contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono poi essere adottate le procedure previste dall’articolo 193 del Testo unico a salvaguardia degli equilibri finanziari.
Infine, resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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