L’aumento delle indennità ai sindaci dei piccoli comuni solo se cofinanziate

L’aumento delle indennità dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fino a raggiungere l’85% di quella dei loro colleghi nella classe superiore fino a 5.000 abitanti, possono richiedere il contributo previsto per legge allo Stato solo per una parte e non per l’intero incremento.

4 Febbraio 2021
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L’aumento delle indennità dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fino a raggiungere l’85% di quella dei loro colleghi nella classe superiore fino a 5.000 abitanti, possono richiedere il contributo previsto per legge allo Stato solo per una parte e non per l’intero incremento. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.12/2021).

La disposizione normativa

Nel decreto fiscale del 2020 (d.l. 124/2019) è stato previsto all’art. Art. 57-quater quanto segue “La misura dell’indennità di funzione di cui al  presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti é incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti», precisando successivamente che “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere  sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”. I valori di riferimento sono stati stabiliti dal D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 il quale prevede un sistema tabellare diversificato a seconda delle dimensioni demografiche degli enti. Il decreto successivo del Ministero dell’Interno del 23/07/2020 ha stabilito che “Le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, precisando successivamente che “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco, di cui all’art. 1 del presente decreto, é concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al presente decreto”.

Il quesito

Il Sindaco chiede ai giudici contabili se il contributo annuale statale, previsto, a titolo di concorso, per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, possa o meno sommarsi a quanto già stanziato dal Comune a bilancio per tale indennità.

La risposta

Secondo le disposizioni legislative la norma non quantifica la misura esatta dell’incremento ma ne fissa un tetto massimo nella misura “dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Le risorse che lo Stato finanzia per l’aumento della citata indennità hanno natura vincolata e, in caso di mancata utilizzazione per quella finalità devono essere riversate allo Stato. In altri termini, le somme sono sottratte alla disponibilità dell’ente, gravando sulle stesse, per legge, “un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco”. Infatti, il Sindaco resta pur sempre titolare della facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile. In tale cornice di riferimento il Collegio contabile è dell’avviso che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appaia orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri.

Conclusione

Il Collegio contabile, pertanto, conclude evidenziando che, ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell’Ente, l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa in funzione della sostenibilità del cofinanziamento ad opera dell’ente locale.

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