di Vincenzo Giannotti
L’aumento del numero di dirigenti in servizio nei comuni, rispetto all’anno 2018, è da considerarsi al di fuori dei limiti di incremento del salario accessorio, previsto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017. Inoltre, per gli enti che istituiscono per la prima volta strutture dirigenziali, la spesa per il fondo integrativo non sarà soggetta al limite della media delle spese di personale sostenute nel periodo 2011-2013, mentre il valore della retribuzione di posizione e di risultato dovrà essere rilevato sulla base dei valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 24/2021 della Corte dei conti della Sardegna. Le tre domande poste da un comune Un ente locale ha posto tre quesiti sulla istituzione della dirigenza. Il primo se sia corretto, sussistendo la relativa capacità finanziaria nel proprio bilancio, calcolare il valore del fondo della dirigenza facendo riferimento a quella media rilevata da altri enti. Il secondo quesito, se il valore del salario accessorio della dirigenza neo istituita possa essere posto al di fuori dei limiti della spesa del personale stabilita dall’art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 (media della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013). Infine, è stato chiesto se il valore del fondo integrativo della dirigenza attivata per la prima volta possa essere posto al di fuori dei limiti di incremento del salario accessorio (art. 23, comma 2 del dlgs 75/2017). Le risposte La risposta alla prima domanda non può che essere positiva essendo oggi regolata dall’art. 57, comma 5, del Ccn sottoscritto il 17 dicembre 2020, secondo cui «gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio». L’incremento della dotazione organica dei dirigenti in servizio, rispetto a quelli censiti al 31 dicembre 2018, comporta anche un incremento del valore del salario accessorio. Quest’ultimo valore, per gli enti che abbiano istituito per la prima volta la dirigenza, non essendo stato inserito a suo tempo nella spesa media 2011-2013, potrà essere considerato al di fuori del limite di incremento della spesa del personale. Tale possibilità, infatti, è stata concessa dall’art. 33, comma 2, del dl 34/2019, che ha permesso agli enti locali di incrementare la spesa del salario accessorio, in caso di aumento del personale rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2018, senza che il citato valore sia soggetto ai limiti del decreto Madia. Tale ultima considerazione fornisce risposta positiva anche all’ultima domanda posta dal comune, in quanto il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo, non avendo effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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