L’assoluzione in sede penale può avere effetti positivi nel giudizio contabile

La mancata sorveglianza nella gestione del bene dato in concessione potrebbe costituire rilevante inadempimento e condurre al danno erariale il responsabile del procedimento per mancata sorveglianza. Tuttavia, l’eccezionalità della concessione riguardante l’apertura e la gestione dell’unica piscina comunale, unitamente all’assoluzione del responsabile in sede penale, hanno condotto la Corte dei conti dell’Umbria (sentenza n.56/2022) ad assolvere il responsabile dal danno erariale.

2 Settembre 2022
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La mancata sorveglianza nella gestione del bene dato in concessione potrebbe costituire rilevante inadempimento e condurre al danno erariale il responsabile del procedimento per mancata sorveglianza. Tuttavia, l’eccezionalità della concessione riguardante l’apertura e la gestione dell’unica piscina comunale, unitamente all’assoluzione del responsabile in sede penale, hanno condotto la Corte dei conti dell’Umbria (sentenza n.56/2022) ad assolvere il responsabile dal danno erariale.

La vicenda

La Procura contabile ha citato in giudizio il responsabile del procedimento del rapporto concessorio tra il Comune e una ditta privata che si era aggiudicata la concessione per la ristrutturazione e gestione dell’unica piscina comunale. Le responsabilità per l’inadempimento del concessionario discendono dalla mancata realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo nei termini e con le modalità in esso previste. Il danno erariale è consistito nella tardiva risoluzione del contratto per inadempimento e della conseguente tardiva escussione della polizza fideiussoria, permettendo la continuazione della gestione al concessionario inadempiente.

A propria difesa i responsabili del procedimento succedutisi nell’arco temporale della gestione, hanno precisato che tale ritardo era dovuto al fatto che si era in presenza dell’unica struttura sportiva e ricreativa a disposizione dei residenti, il che giustificava il tentativo di operare una delicata, quanto ponderata, comparazione di interessi. Inoltre, alcuni dei mancati interventi di opere pubbliche discendevano dalla messa in conformità della zona, con rilevanti spese a carico dell’ente locale. Tra l’altro, la risoluzione prevista del contratto di concessione, per mancata realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto esecutivo, erano state ostacolate da disposizioni legislative sopravvenute che richiedevano, proprio in quel periodo, l’adeguamento dell’impianto natatorio a determinati parametri e requisiti igienico sanitari, tanto che tale evenienza è stata suffragata dalla nota della società concessionario che aveva una proroga del nulla osta al Sindaco all’esercizio temporaneo per l’attività natatoria, successivamente accordato con conseguente slittamento dei termini di adeguamento di tre anni concesso dalla Regione.

Va, infine, rilevato come l’ultimo responsabile sia stato rinviato anche nel giudizio penale per abuso di ufficio, ma veniva assolti a fronte della modifica operata dal legislatore sulla punibilità del reato.

L’assoluzione

A dire del Collegio contabile, sono condivisibili alcune osservazioni della difesa e, inoltre, la Procura non è stata in grado di dimostrare in modo preciso, né l’imputabilità del danno per mancata entrata da omessa realizzazione di opera, né la grave inerzia del responsabile in ragione ai suoi doveri di controllo circa l’esatto adempimento degli obblighi sottesi alla concessione. Il Collegio contabile, inoltre, non può non rilevare come, in sede penale, il responsabile sia stato prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste” in ragione della parziale abolitio criminis 323 c.p. (reato di abuso di ufficio), con sentenza emanata dal G.I.P. la quale, seppure non possa assumere nella sede contabile una valenza probatoria dei fatti con forza di giudicato (ex art. 652 c.p.p.) al pari della sentenza assolutoria irrevocabile con formula piena emanata i dibattimento, esplica comunque un effetto favorevole alla posizione della convenuta, che il collegio può discrezionalmente valutare nella sua portata.

In ragione dei fatti accertati il Collegio contabile ha assolto il responsabile dal danno erariale.

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