L’assicurazione a favore degli amministratori del Comune contro i rischi connessi al mandato rientra fra le spese di funzionamento

Come è noto, l’art. 86 del TUEL consente la possibilità per il Comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

6 Giugno 2019
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di E. Cuzzola

Come è noto, l’art. 86 comma 5 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) consente la possibilità per il Comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. La materia è stata spesso oggetto di intervento da parte della Corte dei Conti, soprattutto in relazione alla corretta interpretazione della c.d. clausola di invarianza di cui all’inciso “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Di recente la sez. reg. di controllo per la Campania è intervenuta con la delib. n. 102/2019, indicando una serie di principi utili proprio con riferimento alla suddetta clausola. In sintesi, i giudici contabili, dopo aver ribadito che gli oneri assicurativi e/o di rimborso delle spese legali a favore degli amministratori degli enti locali non costituiscono spese obbligatorie, hanno evidenziato che:

  • la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal citato art. 86, comma 5, al rispetto della c.d. “invarianza finanziaria”, ovvero la relativa spesa deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
  • per orientamento maggioritario, il vincolo dell’invarianza è da considerare in relazione alle spese di funzionamento presenti in bilancio nelle spese della Missione 1 in relazione ai “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, quale aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento, in rapporto al rendiconto relativo al precedente esercizio ed è possibile, in tale ambito, operare le necessarie compensazioni interne che escludono nuovi o maggiori oneri;
  • il limite di riferimento non è legato all’importo massimo del singolo rimborso ma a ciò che è consentito complessivamente stanziare ed impegnare senza ledere la predetta invarianza finanziaria;
  • la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con vantaggi economici per gli stessi amministratori che beneficiano del rimborso medesimo: gli enti, perciò, dovrebbero regolare tale materia con appositi regolamenti, per garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, ex art. 12 della legge n. 241/1990, prevedendo i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento e, dunque, per i singoli provvedimenti di rimborso;
  • fermo restante il limite generale della clausola di invarianza finanziaria, gli Enti Locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri amministratori, se adottati.

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