L’approvazione dell’accertamento degli equilibri non segue le regole previste per il bilancio di previsione

La delibera di accertamento degli equilibri di bilancio, pur prevedendo che la sua mancata adozione, nei limiti di cui all’art. 193, d.lgs. 267/2000, è equiparata alla mancata approvazione del bilancio.

12 Febbraio 2021
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La delibera di accertamento degli equilibri di bilancio, pur prevedendo che la sua mancata adozione, nei limiti di cui all’art. 193, d.lgs. 267/2000, è equiparata alla mancata approvazione del bilancio ex art. 141 TUEL, tuttavia – per contenuto e presupposti – integra un atto tipico, che costituisce un “terzo genere” tra la delibera di approvazione del bilancio di previsione e quella di approvazione del rendiconto di gestione, posto che il relativo accertamento, alle scadenze individuate dal Regolamento di contabilità, cfr. art. 193 TUEL, primo comma, interviene su di un bilancio già approvato ed in corso di esercizio. Sono queste le motivazioni per le quali il Tribunale amministrativo del Lazio (sentenza n. 1731/2021) ha respinto le doglianze di alcuni consiglieri comunali sulla irregolarità della convocazione considerata a loro dire ordinaria (come il bilancio di previsione) e non straordinaria.

Le indicazioni dello Statuto

Lo Statuto di un comune ha previsto che “1) L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. 3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore”.

Il ricorso dei consiglieri

Alcuni consiglieri comunali hanno adito il Tribunale amministrativo al fine di annullare la deliberazione consiliare di approvazione degli equilibri di bilancio, in quanto violativa dei termini previsti dallo statuto per le sedute ordinarie, quale quella del documento contabile necessario da approvare nei termini legislativamente previsti, pena lo scioglimento del Consiglio comunale, procedura identica a quella prevista in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione ex art. 141 TUEL.

La difesa del Comune

In opposizione alla tesi sostenuta dai consiglieri, che con il ricorso avrebbero indicato la lesione delle loro prerogative, secondo l’ente locale troverebbe applicazione la convocazione straordinaria non venendo in rilievo l’approvazione del bilancio, ma solo la sua variazione ai fini del riequilibrio.

Le indicazioni del Collegio amministrativo

Il Tribunale amministrativo laziale ha dato ragione alla tesi dell’ente locale in presenza dell’approvazione di un documento diverso dal bilancio di previsione o del rendiconto di gestione, unici due documenti contabili che devono avvenire in sezione ordinaria, a differenza delle variazioni di bilancio e della deliberazione sugli equilibri che, invece, rientrano tra gli altri documenti contabili soggetti alla convocazione straordinaria. Infatti, in materia di variazioni di bilancio nell’esame del TUEL non si rinviene alcun criterio residuale che induca a ritenere che, per quanto non espressamente previsto, il regime di adozione delle delibere di variazione del bilancio debba essere identico a quello deliberativo proprio dell’approvazione del bilancio di previsione. Anzi, il TUEL appresta per le delibere di variazione una disciplina apposita e distinta rispetto a quella prevista per l’approvazione del bilancio, potendo ad esempio essere approvate in via d’urgenza dalla Giunta comunale ex art. 42, comma 4 ed art. 175 TUEL. In altri termini, la natura eccezionale e solo eventuale delle variazioni di bilancio comporta che esse siano deliberate dal Consiglio in sessione straordinaria e non ordinaria.

A discorso non diverso si deve pervenire in merito all’approvazione della deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio i sensi e per gli effetti di cui all’art. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000.

Infatti, quand’anche la deliberazione di accertamento degli equilibri di bilancio non sa da considerare eventuale, ma necessaria  – tanto che la sua mancata adozione, nei limiti di cui all’art. 193, d.lgs. 267/2000, è equiparata alla mancata approvazione del bilancio ex art. 141 TUEL – tuttavia, per contenuto e presupposti, essa integra un atto tipico, che costituisce un “terzo genere” tra la delibera di approvazione del bilancio di previsione e quella di approvazione del rendiconto di gestione, posto che il relativo accertamento, alle scadenze individuate dal Regolamento di contabilità interviene su di un bilancio già approvato ed in corso di esercizio, al fine di verificare se quest’ultimo rispetti il necessario equilibrio interno al documento contabile tra fasi dell’entrata e corrispondenti uscite, come variamente previsto all’art. 193 del Tuel e le variazioni del bilancio, finalizzate, in caso di necessità, a garantire o recuperare il suddetto equilibrio, siano solo eventuali.

Conclusioni

In definitiva per il Collegio amministrativo di primo grado, qualora lo Statuto comunale non elenca il riequilibrio tra le delibere puntualmente individuate come da adottarsi in seduta ordinaria e se lo stesso Statuto prevede in via residuale la sessione straordinaria per tutte le altre deliberazioni di competenza del Consiglio, allora la deliberazione ex art. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000 dovrà ritenersi inclusa in quest’ultimo ambito. Il ricorso dei consiglieri, pertanto, è stato respinto.

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