L’anticipazione di tesoreria ha natura temporanea

20 Giugno 2024
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Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 44/2024/VSG, depositata lo scorso 7 giugno, l’anticipazione di tesoreria si caratterizza per essere una temporanea concessione di liquidità da parte del tesoriere per fronteggiare momentanee carenze di cassa e trova fondamento normativo nella Legge n. 350/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004), art. 3, comma 17, il quale dispone che “non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

Tale disposizione va letta contestualmente all’art. 222 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000) il quale precisa che “il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”.

Giova, poi, evidenziare che il D.L. n. 133/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/2014, ha disposto (con l’art. 1, comma 12) che “per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi”. Successivamente, il legislatore con ulteriori provvedimenti ha prorogato la validità di tale disposizione.

Il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall’art. 222 del TUEL, è una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell’Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l’istituto, il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante dall’interesse sulle somme anticipate da pagare all’istituto tesoriere.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, soprattutto se reiterato nel tempo e ove si verifichi oltre i limiti di legge, oltre a produrre un aggravio finanziario per l’Ente, costituisce il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, potrebbe configurare una violazione del disposto dell’art. 119 Cost., tracimando in una forma surrettizia di “indebitamento”, con il rischio di finanziare spese diverse da quelle di investimento. In sintesi, “si tratta di uno strumento sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedimentali, finalizzato a fronteggiare momentanee e improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni. L’anticipazione di tesoreria è quindi una fattispecie di carattere eccezionale”, ed “è necessario, pertanto, che l’anticipazione di tesoreria sia di breve durata e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 89/PRPS/2017).

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