L’analisi a campione sul fondo contenzioso di comuni di non grande dimensione. I risultati (ultima prima)

26 Ottobre 2022
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Il Collegio contabile, prima del giudizio finale, ha indicato il ruolo dei revisori contabili e dell’ente sulla corretta verifica del fondo contenzioso.

Il ruolo dei revisori dei conti

Il Collegio contabile rileva in via principale il ruolo esercitato dal Collegio dei revisori dei conti, il quale è chiamato alla verifica degli accantonamenti sul fondo rischi da contenzioso. Le verifiche che sono intestate all’Organo di revisione sulla consistenza delle quote accantonate a tale titolo, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso, che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza. In particolare, secondo la Sezione delle Autonomie, per il Fondo rischi, “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti”. Sempre la giurisprudenza contabile ha evidenziato, al fine di comprendere l’esigenza sottesa alla corretta quantificazione del fondo anzidetto, diviene indispensabile esaminarne dapprima i profili oggettivi, e poi quelli di carattere soggettivo stabiliti dall’ordinamento positivo che influiscono sulla corretta quantificazione del “fondo rischi e spese”, e degli «accantonamenti per le passività potenziali». Avuto riguardo al ruolo del revisore dei conti, l’ordinamento stabilisce che sul bilancio di previsione e sul rendiconto l’organo di revisione è tenuto a rilasciare un parere (art.239, comma 1, lett. b 2) e 5) del Tuel), così come esprime pareri su altre materie e provvedimenti dell’ente (ad es., in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio: art. 239, comma 1, n.6). Diversamente, nel caso che qui si tratta, del fondo rischi, il principio contabile esige una verifica, e la Sezione Autonomie (con la citata deliberazione n. 14/2017/INPR) ribadisce l’esigenza di una specifica attestazione sulla congruità dell’accantonamento. Sul piano soggettivo, la centralità della verifica della quota accantonata del fondo rischi risulta, peraltro, anche dagli specifici compiti di controllo interno assegnati all’organo di revisione: infatti, ai sensi dell’art. 147-quinquies Tuel – (Controllo sugli equilibri finanziari), comma 1. “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

In conclusione, la determinazione del fondo rischi esige quindi un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente, con esclusione di un possibile controllo a campione, richiedendo inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

Le criticità nelle risposte dell’ente

Nel caso di specie, l’ente ha accantonato una esigua quota, calcolata in modo forfettario, nel fondo rischi da contenzioso. In ogni caso, anche nel caso in cui gli enti che si sono dotati di un fondo contenzioso, che però è risultato non adeguato, per la sua esiguità, o perché determinato in maniera forfettaria, o non ne è stata attestata la congruità da parte dell’Organo di revisione, il Collegio contabile ha in diverse occasioni ribadito all’ente dell’obbligo di osservare i principi dettati dalla normativa dell’armonizzazione contabile, dal momento che la eventuale distonia  da essi determina una possibile elusione dell’equilibrio di bilancio. Va, pertanto, con forza ribadito che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. In particolare, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

  • il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Tali adempimenti possiedono una duplice finalità, permettendo, da un lato, di non far trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie e, dall’altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

Conclusioni

L’ente, pertanto, è obbligato ed onerato a un’attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell’Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto.

Nel caso di specie, secondo il Collegio contabile, desta perplessità la circostanza della quantificazione forfettaria di accantonamento a fondo rischi attesa la doverosità dell’applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile e la illustrata necessità di una ricognizione puntuale e periodica del contenzioso. Il Collegio contabile ha ammonito l’ente che l’inosservanza di essi, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio.

 

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