A seguito dall’approvazione del programma di controllo per l’anno 2022 che prevede, fra le diverse attività, l’“Indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso”, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna con una serie di deliberazioni ha riscontrato l’assenza o la sottostima del fondo contenzioso ammonendo gli enti locali controllati di adeguarsi ai principi contabili.
La verifica
Nel proprio controllo i giudici contabili, in merito all’accantonamento al fondo contenzioso e alla sua congruità hanno posto le seguenti domande:
2.1 “L’Ente ha in essere contenziosi con soggetti terzi?”;
2.2 L’Ente ha iscritto in bilancio di previsione 2021-2023 il fondo rischi da contenzioso?
2.2.1 In caso di risposta negativa al quesito 2.2, si chiede di indicarne le motivazioni nello spazio sottostante;
2.2.2 In caso di risposta affermativa al quesito 2.2, l’importo iscritto in bilancio nell’esercizio 2021 in corrispondenza al Fondo rischi da contenzioso è stato calcolato in modo forfettario?
2.2.3 In caso di risposta negativa al quesito n. 2.2.2, si chiede di indicare se l’importo esposto in bilancio 2021 è frutto di una analitica ricognizione da parte dell’Ente del contenzioso esistente. Si chiede, altresì, di esplicitare nello spazio sottostante la metodologia di determinazione del fondo.
2.3 L’accantonamento per fondo rischi da contenzioso presente nel rendiconto 2020 come è stato calcolato? (in modo forfettario o in modo analitico (anche in base ad OIC 31)
2.4 Sono state inviate nel corso del 2021 le lettere annuali di aggiornamento del contenzioso in essere ai legali dell’Ente?
2.5 La successiva verifica da parte dell’organo di revisione nel corso del 2021, anche in vista del rendiconto 2021, è stata effettuata analiticamente su ogni singola posta di contenzioso oppure la verifica è stata effettuata a campione? (su ogni singola posta di contenzioso o a campione)
2.6 Nel corso del 2021, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio legati a sentenze per le quali non era stato previsto l’accantonamento?
2.7 È stata adottata una delibera di Giunta nel corso del 2021 ricognitiva del contenzioso in essere?
2.8 Nel caso di risposta negativa o di “non ricorre la fattispecie” al quesito 2.7, fornire nello spazio sottostante le dovute motivazioni.
Le risposte dell’ente
Le risposte al questionario da parte dell’ente sono state le seguenti:
- l’ente riferisce che non ha contenziosi in essere con soggetti terzi e pertanto non ha iscritto in bilancio di previsione 2021-2023 il fondo rischi da contenzioso, poiché, come da esso indicato, “in assenza di contenzioso è stata ritenuta sufficiente la quota 1.441,4 euro accantonata a rendiconto 2020. A rendiconto 2021 l’accantonamento è stato portato a 5.000,00 euro”. In conseguenza di ciò, l’ente non ha inviato nel corso del 2021 le lettere annuali di aggiornamento del contenzioso in essere ai legali dell’Ente;
- l’ente indica che, nel corso del 2021, non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio legati a sentenze per le quali non era stato previsto l’accantonamento;
- al quesito n. 2.7 (È stata adottata una delibera di Giunta nel corso del 2021 ricognitiva del contenzioso in essere?), l’ente indica che non è stata adottata detta delibera motivando che vi è assenza di contenzioso.
SCARICA la Delibera n. 135 Corte dei Conti se. Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna
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