La questione, in presenza di una amministrazione che si sostituisce ad un’altra nel contratto di appalto, riguarda la possibilità di modificare gli incentivi tecnici se in misura proporzionale alle attività compiute dai dipendenti ovvero in modo completamente diverso. Per la Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.1/2022), la nuova amministrazione subentrante ben può rivedere il quadro economico dell’opera pubblica ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.
Il dubbio
Il Sindaco di un comune ha chiesto ai magistrati contabili se, nell’ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito della procedura di affidamento di un contratto di appalto, il subentro di una Amministrazione pubblica ad altra che vi ha dato inizio, “l’Amministrazione che ha avviato la procedura di gara con la determinazione a contrarre, approvando il quadro economico dell’appalto e determinando la percentuale di incentivi spettante, può condizionare tale quantificazione nei confronti dell’Amministrazione subentrante, oppure se ogni Amministrazione può decidere in funzione della sua porzione di attività, consentendo, pertanto all’Amministrazione subentrante di rivedere il quadro economico dell’appalto e rideterminare, per la sua parte di attività, il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti.
La risposta
Evidenzia, in via preliminare, il Collegio contabile come il legislatore abbia riconosciuto, ad ogni amministrazione pubblica, la potestà regolamentare finalizzata alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, nonchè della eventuale riduzione dell’incentivo in presenza di incremento dei costi o dei tempi in difformità dalla disciplina dettata dal medesimo Codice dei contratti pubblici. All’esercizio della potestà regolamentare si aggiunge l’attività di concertazione in sede di contrattazione decentrata integrativa cui è rimessa la definizione delle precise percentuali di incentivo dovute alle differenti figure professionali al fine di garantire una diretta corrispondenza tra l’emolumento e l’attività da compensare.
Poiché gli incentivi sono strettamente correlati al mantenimento degli equilibri di bilancio, allora ciascuna amministrazione, nella fissazione dei coefficienti per la costituzione del fondo e per la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, non potrà che valutare i medesimi attentamente ai fini della loro sostenibilità finanziaria, stante la necessità di assicurare un corretto uso delle risorse pubbliche e preservare una sana gestione finanziaria. Nel caso di specie, la determina a contrarre non ha efficacia provvedimentale, risultando atto inidoneo a costituire, in capo a terzi, posizioni di interesse qualificato e, peraltro, il suo carattere endoprocedimentale non la rende suscettibile di autonoma impugnazione. In tale quadro legislativo, ritiene il Collegio contabile, non potrà configurarsi un condizionamento nella quantificazione degli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato da una amministrazione pubblica diversa dall’amministrazione aggiudicatrice.
In ragione delle predette considerazioni, i giudici contabili ritengono che all’Amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito, motivando adeguatamente eventuali modifiche al quadro economico dell’opera pubblica, rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.
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