5) Il consegnatario dei beni
Oltre alle regole generali sulla tenuta degli inventari, come sopra delineate, vi sono altre disposizioni che riguardano la fattispecie specifica del “consegnatario dei beni” (art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):
“1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, … il consegnatario di beni e gli altri soggetti …, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Gli schemi di rendicontazione dei consegnatari dei beni sono indicati nel D.P.R. 31/1/96 n. 194, mod. 24.
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Secondo la Corte dei Conti, rientrano necessariamente tra gli agenti contabili il consegnatario dei beni mobili preposto alla compilazione dell’inventario e il “magazziniere” (art. 230, comma 7 e art. 233, comma 2, let. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Corte dei Conti ordinanza n. 85/G.C./99 del 15/7/99 e decreto n. 2/G.C./2000 del 17/2/00).
La Corte dei conti Lombardia (4/07) dichiara obbligatorio per tutti i comuni l’aggiornamento annuale dell’inventario e sostiene che il mancato aggiornamento costituisce grave irregolarità gestionale.
Indicazioni specifiche sono rinvenibili nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:
“624. I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato … presentano il conto giudiziale della propria gestione all’amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio.
La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca, regolare, appone su di esso il suo certificato di conformità….
626. Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:
a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione;
b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione;
c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;
d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione.
Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.
Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall’amministrazione.
Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev’essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.
628. Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall’amministrazione….
629. La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei casi di condanna però può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.”.
Vi sono poi i consegnatari di beni non tenuti alla resa del conto e al conto giudiziale; per individuare la fattispecie occorre risalire alll’art. 32 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:
“32. I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.
Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’uffizio cui il consegnatario è addetto.”
Un’altra fattispecie particolare consiste nel “Consegnatario dei titoli azionari”: Secondo la Corte dei Conti, rientra necessariamente tra gli agenti contabili il consegnatario dei titoli azionari, ovvero la persona designata a svolgere le funzioni di cui al modello n. 22 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (Corte dei Conti ordinanza n. 85/G.C./99 del 15/7/99 e decreto n. 2/G.C./2000 del 17/2/00).
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