L’accantonamento a fondo rischi non fa venire meno l’obbligo del riconoscimento della sentenza in Consiglio comunale

Se il Consiglio comunale ha approvato l’accantonamento sul rischio di soccombenza di un giudizio, a seguito della sentenza è obbligato alla sua approvazione, indipendentemente da una eventuale preventiva copertura in bilancio della somma richiesta.

11 Maggio 2022
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Se il Consiglio comunale ha approvato l’accantonamento sul rischio di soccombenza di un giudizio, a seguito della sentenza è obbligato alla sua approvazione, indipendentemente da una eventuale preventiva copertura in bilancio della somma richiesta. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Valle d’Aosta (deliberazione n.7/2022).

La domanda del Sindaco

Un Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se, a seguito dell’accantonamento nel Fondo Rischi Contenzioso, nell’esercizio precedente a quello di pronuncia della sentenza, sia sufficiente applicare la quota parte dell’avanzo di amministrazione accantonato, nel quale confluirà l’anzidetto Fondo Rischi Contenzioso con l’approvazione del conto del bilancio dell’esercizio precedente e procedere a specifica variazione di bilancio per l’esercizio in corso per fronteggiare la parte di spese legali non coperta dal fondo, manifestatasi, comunque, nel corrente anno, oppure si debba, comunque, procedere, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la parte delle spese di cui si tratta non coperta dall’accantonamento.

Le indicazioni del Collegio contabile

Dopo aver evidenziato che la Sezione delle Autonomie sia intervenuta a fronte di una non uniforme soluzione al problema del pagamento da parte dell’ente locale in presenza di risorse sufficienti al pagamento della sentenza esecutiva, non potendo decidere il Consiglio né sull’an nel su quantum, ha precisato che corre l’obbligo in ogni caso di approvare il debito fuori bilancio discendente da sentenza esecutiva per due diverse ragioni:

  1. a) la prima è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio;
  2. b) la seconda è, invece, quella di accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. E’ il caso di sottolineare che tale necessità trova diretta correlazione con la previsione contenuta all’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti locali compresi) agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.

Pertanto, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.27/2019) ha stabilito il seguente principio di diritto “il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento” e ciò a prescindere dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. Sempre la Sezione delle Autonomie ha precisato, inoltre, che “in ogni caso, l’accantonamento di somme in bilancio non esima dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività”.

Sulla funzione del fondo rischi

Il Collegio contabile, dopo aver precisato la doverosità del previo riconoscimento del debito in Consiglio comunale, illustra le funzioni degli accantonamenti al fondo rischi secondo le indicazioni dei principi della contabilità armonizzata. Il Fondo rischi spese legali (Fondo rischi contenzioso) è delineato nel principio contabile n. 4/2, punto 5.2, lettera h), allegato al d.lgs. n. 118/2011, e riguarda accantonamenti che prudenzialmente l’Ente è tenuto ad effettuare qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese. Tale accantonamento è effettuato in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio appunto), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In altri termini, l’accantonamento deve essere effettuato a fronte di passività condizionate. Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza. Pertanto, come indicato dalla giurisprudenza contabile, “Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta certezza dell’obbligazione, che costituisce presupposto, insieme all’esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell’esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l’imputazione a bilancio della spesa” (tra le tante: Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 249/2017).

In merito alla decorrenza dell’obbligo di portare la sentenza in Consiglio comunale, il Collegio contabile precisa che tale obbligo “decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E’ in questo momento infatti che sorge l’obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell’ambito del ciclo del bilancio dell’ente” (Tra le tante: Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

 

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