I controlli interni, e, in particolare, il controllo di gestione e il controllo strategico devono adesso essere finalizzati alla verifica delle risorse trasferite agli enti locali con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.93/2022) ne indica i principi.
Controllo di gestione e controllo strategico
Secondo i giudici contabili emiliano romagnoli un’efficace programmazione delle Autonomie territoriali, che sia in grado di creare valore per la collettività amministrata, passa anche attraverso la previa ricostruzione dello stato dell’arte degli interventi già finanziati ed avviati. All’interno di tale cornice di riferimento gli enti potranno, attraverso la previa ricognizione di fabbisogni e priorità strategiche, modulare gli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. Pertanto, ruolo fondamentale assumono sia il controllo strategico sia il controllo di gestione.
Il controllo strategico è, infatti, strettamente legato all’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L’attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell’intera organizzazione. La Sezione delle Autonomie ha da lungo tempo evidenziato (deliberazione 28/2014), che esso impone il preliminare, graduale adeguamento dell’organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socioeconomici connessi.
Il controllo di gestione è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. Il controllo di gestione, funzione trasversale e diffusa all’intera struttura dell’ente, si deve caratterizzare per la contestualità dell’azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto agli standard prefissati allo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
Il PNRR
Nell’ambito del PNRR inoltre fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall’ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.
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