La valutazione dell’OIV salva dal danno erariale il Sindaco e il responsabile finanziario

La retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti senza dirigenti sono soggette a valutazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione, la cui relazione può salvare dal danno erariale in caso di obiettivi non definiti ex ante in modo chiaro nei documenti dell’ente.

27 Giugno 2019
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La retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti senza dirigenti sono soggette a valutazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione, la cui relazione può salvare dal danno erariale in caso di obiettivi non definiti ex ante in modo chiaro nei documenti dell’ente. Queste sono le conclusioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Basilicata, contenute nella sentenza 17 giugno 2019 n.28.

Il caso

Il Sindaco ed il responsabile finanziario sono stati rinviati a giudizio dalla Procura contabile per aver distribuito ai responsabili di posizione organizzativa oltre alla retribuzione di risultato, nei limiti massimi del 25% della retribuzione di posizione stabiliti dal contratto, una ulteriore indennità di premialità stabilita in un importo ulteriore pari al 5% sempre parametrata alla retribuzione di posizione di ciascun titolare di posizine organizzativa. Secondo la Procura sia la retribuzione di risultato prevista dal contratto collettivo del comparto enti locali sarebbe stata distribuita in assenza i obiettivi predeterminati e della misurazione dei risultati poi conseguiti, mentre la percentuale di preminalità sarebbe stata distribuita in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici non essendo prevista nel contratto. D’altra parte, precisa la Procura, l’erogazione dell’indennità di risultato nella misura del 30% dell’indennità di posizione, risulta contraria a quanto disposto dall’art. 14, comma 5, del CCNL del 22/1/2004, che prevede detta misura massima esclusivamente per i lavoratori investiti della responsabilità di un settore presso due distinte amministrazioni, ipotesi che non ricorre nel caso all’esame, in cui pertanto l’indennità eccede del 5% la misura consentita. Inoltre, in assenza degli obiettivi anche la retribuzione di risultato prevista dal contratto è illegittima. Il danno, pertanto, deve essere ripartito nella misura del 70% a carico del Sindaco e la restante quota del 30% a carico del responsabile del settore finanziario che ne ha attestato, riscontrandola, “la regolarità amministrativa, contabile e fiscale”, apponendo la propria sottoscrizione .

A fronte della restituzione da parte dei dipendenti titolari di posizione organizzativa dell’importo del 5% eccedente il limite contrattuale, chiedono al Collegio contabile di desistere dall’azione di responsabilità stante l’insussistenza di un concreto interesse all’azione da parte della Procura Regionale in forza ed in ragione dell’intervenuta restituzione di tutte le somme eccedenti percepite a titolo di premialità dai titolari di posizione organizzativa. L’azione restitutoria, è stata avviata dal Segretario comunale con specifico provvedimento di autotutela.

La decisione del Collegio contabile

Certificata la restituzione degli importi eccedenti, avvenuti tra la data di invito a dedurre e prima dell’atto di citazione, il Collegio contabile è stato chiamato a verificare la posta di danno erariale relativa alla distribuzione del risultato in assenza, a dire della Procura, della fissazione preventiva di obiettivi e di concreta misurazione dei risultati. In tale ambito, l’art.5 del d.lgs. 150/09 stabilisce che “… gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti prima dell’inizio del rispettivo esercizio dagli organi di indirizzo politico amministrativo;…Gli obiettivi sono rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle attività politiche … ; specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, riferibile ad un arco temporale determinato; …”. Alla luce degli atti versati in giudizio, l’Organismo indipendente di valutazione gli obiettivi individuati risultano rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività amministrata e appaiono specifici e misurabili attraverso i punteggi numerici concretamente applicati dall’organo indipendente di valutazione. In tale ambito l’OIV trasmetteva specifica nota al Sindaco dove veniva precisato che “a conclusione dell’anno …, dopo aver indicato gli obiettivi di inizio anno ed avere effettuati i colloqui trimestrali, ho provveduto ai colloqui finali ed alla valutazione dei singoli titolari di organizzativa, per il seguito di competenza …”.

A fronte di tale specifica dichiarazione dell’OIV risultano rispettati i dettami contrattuali sia in quanto vengono precisati gli obiettivi sia in quanto sugli stessi è stata effettuata specifica valutazione sul raggiungimento dei risultati. Su tal posta di danno i convenuti devono essere dichiarati assolti.

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