La trattenuta delle stipendio in caso di ritardi sul luogo di lavoro

L’ANCI Risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

DOMANDA:

In data 17/12/15 l’ufficio personale comunicava al sottoscritto che un dipendente dell’Ufficio Tecnico ha accumulato nel C.A. n° 171,38 ore di ritardi. In ragione di quanto sopra si chiede quale sia la procedura per la contestazione di tale comportamento ed il recupero delle somme percepite a seguito del lavoro non svolto.

RISPOSTA:

Il CCNL dei dipendenti EE.LL. prevede espressamente il recupero contabile con trattenuta stipendiale del lavoro non prestato mensilmente, e non recuperato con maggiori prestazioni nel mese immediatamente successivo, entro il secondo mese successivo a quello della mancata prestazione, a cura del settore personale.L’Ufficio competente deve provvedere immediatamente a tale recupero, nel primo mese utile, e il responsabile preposto dovrà richiamare il dipendente al rispetto dell’orario, come da codice disciplinare espressamente previsto dal CCNL. Il proseguire in tale comportamento comporterà ovviamente l’avvio di un procedimento disciplinare. La trattenuta dovrà essere completa, comprensiva anche di oneri diretti e indiretti (le assenze superano il mese convenzionalmente pari a 152 ore). La trattenuta dovrà essere scaglionata, non potendo superare i limiti di legge mensili, ma verrà disposta mensilmente in mensilità contigue, sino ad esaurimento del debito. Il tempo non lavorato nei mesi da gennaio in poi, se non recuperato in soluzione unica mese per mese, nel mese immediatamente successivo, sarà oggetto di trattenuta nel mese seguente.

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