La tesoreria unica: modalità e regole per i Comuni

14 Settembre 2021
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Il comma 2 dell’art. 209 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, conferma l’adozione del regime di tesoreria unica previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Il sistema della tesoreria unica nasce da due precise esigenze di finanza pubblica in relazione agli impegni comunitari.

La prima esigenza fa riferimento all’importanza della conoscenza completa dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni.

La seconda esigenza è connessa alla possibilità e all’opportunità di gestire tutte le giacenze di cassa delle pubbliche amministrazioni in modo accentrato.

Il sistema di tesoreria unica ha pertanto le seguenti finalità:

— una maggiore conoscenza dei flussi di cassa fra lo Stato e le amministrazioni pubbliche;
— una maggiore trasparenza nei conti della gestione di cassa degli enti locali;
— la riduzione dell’indebitamento dello Stato, utilizzando le giacenze di cassa esistenti quotidianamente nel settore enti locali;
— una erogazione dei trasferimenti erariali più in linea con le reali esigenze di disponibilità di cassa degli enti locali.

Gli enti locali soggetti al regime di tesoreria (quelli indicati nelle tabella A della predetta legge n. 720/1984) furono, inizialmente gli Enti con più di 10.000 abitanti.

La legge finanziaria per l’anno 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è intervenuta in materia prevedendo per i Comuni con più di 50.000 abitanti i vincoli restrittivi stabiliti dall’art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pagamenti a carico del bilancio dello stato solo al raggiungimento dei limiti di giacenza di cassa – “regime di tesoreria pura” ) ed estendendo le agevolazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (regime di “tesoreria mista”).

Materialmente il sistema di tesoreria unica consiste nell’attivazione presso la tesoreria provinciale dello Stato di due distinte contabilità speciali; una fruttifera ed una infruttifera.

I tesorieri in qualità di organismi di esecuzione delle movimentazioni di cassa degli enti, effettuano le operazioni d’incasso e di pagamento a valere sulle predette contabilità speciali, secondo le seguenti modalità:

— gli incassi relativi alle entrate proprie degli enti confluiscono nella contabilità fruttifera; ad esempio i tributi propri e gli introiti del proprio patrimonio;
— gli incassi provenienti dai mutui assistiti con contributi erariali, i trasferimenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, le entrate con vincolo di destinazione ecc. confluiscono nella contabilità infruttifera;
— i pagamenti sono effettuati dal tesoriere avvalendosi in via prioritaria delle giacenze sulla contabilità fruttifera e solo in secondo momento sulla restante giacenza in contabilità infruttifera;
— nel caso non vi siano fondi disponibili, né in contabilità fruttifera, né in contabilità infruttifera, i pagamenti possono essere effettuati ricorrendo alle anticipazioni di cassa del tesoriere.

In definitiva, l’ente emette ordinativi d’incasso e di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, che a sua volta opera quotidianamente versando o prelevando i saldi positivi (incassi – pagamenti) o negativi (pagamenti – incassi) nelle contabilità speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Gli interessi attivi sulle giacenze nella contabilità speciale fruttifera sono stabiliti per legge.

Il sistema della tesoreria unica è stato successivamente caratterizzato da un continuo processo di aggiornamento normativo, fino ad ipotizzare il superamento dello stesso, cosa che, del resto non è mai avvenuta (D.M. 8 luglio 2005 – Superamento della Tesoreria unica – Sperimentazione per gli enti che aderiscono al Siope dal 1° settembre 2005).
Attualmente il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, ex art. 35 del DL 1/2012, come modificato dall’art. 1, comma 395, della legge 190/2014, è stato prorogato fino al 31/12/2021 dall’art. 1, c. 877, della L. 27/12/17, n. 205, Legge di bilancio 2018.

Non vi è possibilità da parte di un Comune di investire le disponibilità liquide eccedenti nel conto di tesoreria in vigenza delle regole della tesoreria unica di cui alla L. 720/1984, ritenuto peraltro legittimo dalla Corte costituzionale con le sent. n. 94/1981, n. 243/1985 e n. 61/1987. Vedasi a riguardo la Corte dei conti del Veneto, delib. n.116/2021 : “ritenendo la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021)”.

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