La tassazione dell’erogazione dei risparmi da buoni pasto e straordinario da Covid-19

La domanda posta da un ente pubblico ha riguardato il tipo di tassazione da riservare al riversamento a tutti i dipendenti dei risparmi ottenuti in tale periodo così come certificato dal Collegio dei revisori dei conti. La risposta è contenuta nella risoluzione n.377/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

19 Luglio 2022
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Si ricorda come, l’articolo 1, comma 870, della legge n. 178 del 2020, abbia previsto che «in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo».

La domanda posta da un ente pubblico ha riguardato il tipo di tassazione da riservare al riversamento a tutti i dipendenti dei risparmi ottenuti in tale periodo così come certificato dal Collegio dei revisori dei conti. La risposta è contenuta nella risoluzione n.377/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda

Un ente pubblico ha chiesto all’Agenzia delle entrate la tipologia di tassazione o di esenzione, della somma individuata come risparmio, derivante dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020 e certificata dal Collegio dei Revisori, che a seguito di accordo sindacale in sede decentrata ha previsto l’erogazione di un contributo una tantum, diretto alla generalità del personale. Il contributo, anche per semplificarne le modalità di erogazione, sarà liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti cui si applica il succitato accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo familiare.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

I tecnici dell’Agenzia hanno, in via preliminare evidenziato come non siano soggetti a tassazione «le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», tra cui i buoni pasto. Inoltre, non sono soggette a tassazione una serie di prestazioni, opere e servizi corrisposti ai dipendenti, in natura o sotto forma di rimborso spese, in ragione della loro valenza sociale.

Avuto riguardo ai risparmi ottenuti secondo le indicazioni del legislatore nel periodo di emergenza epidemiologica, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, inderoga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

In merito al welfare integrativo esso riguarda i benefici socio-assistenziali per il personale e, il contratto collettivo nazionale di riferimento ha precisato che «Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale».

L’erogazione del contributo una tantum previsto dall’ente non rientra nelle ipotesi del welfare integrativo, mentre il contributo economico pur non conserva la natura del buono pasto originario, con la conseguenza che tale contributo in denaro non rientra nelle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’articolo 51,commi 2 e seguenti del Tuir.

Pertanto, il contributo erogato alla generalità dei dipendenti, al pari delle altre elargizioni in denaro, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, come tale, sottoposto a tassazione.

 

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