La TARI non può essere esclusa dal calcolo del FCDE

18 Ottobre 2019
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Dopo che i giudici contabili hanno più volte precisato che i mancati incassi certificati dal Fondo crediti di dubbia esigibilità non possono essere trasferiti sull’utenza, il Sindaco di un Comune prova a fare una domanda inversa, ossia se nel calcolo del FCDE possa essere escluso il calcolo della TARI stante le differenti soluzioni sul recupero dei crediti sull’utenza. La risposta è stata data dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Campania con la deliberazione n.196 depositata il 14 ottobre 2019.

Le precedenti indicazioni dei giudici contabili

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana nella deliberazione n. 113/2016 aveva modo di precisare che non vi fosse alcuna duplicazioni di fondi tra FCDE e quello inserito nel limite prescritto dal comma 654 bis dell’art. 1 della legge 147/2013 a mente del quale “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”. Infatti, hanno precisato i giudici contabili siciliani, come il FCDE ha ad oggetto unicamente i crediti qualificabili come “di dubbia esigibilità”, al fine di evitare il rischio del mancato recupero di poste attive e , quindi, rendere il documento contabile più aderente alla realtà fattuale, e comporta un vincolo su di una quota dell’avanzo di amministrazione, pari all’entità del corrispondente accantonamento. L’altro fondo, da inserire nel piano finanziario della TARI, si occupa del diverso problema delle componenti di costo da tenere in considerazione per il calcolo dei tributi, tra i quali devono essere ricompresi non i crediti di dubbia esigibilità, ma quelli “risultati inesigibili”.

Il dubbio del Comune

In considerazione della copertura totale del servizio di racconta e conferimento dei rifiuti previsto dalle disposizioni legislative, il Sindaco di un comune fa presente che per effetto della scarsa riscossione, la copertura TARI risulta insufficiente tanto che il Comune deve garantire ed integrare la copertura dei costi del servizio con entrate ordinarie diverse dalla TARI. Al fine di evitare questo problema, è stato chiesto al Collegio contabile partenopeo se la TARI vada inclusa o meno tra le entrate soggette a calcolo e svalutazione tramite il FCDE.

Le funzioni del FCDE

il FCDE è uno degli istituti fondamentali della riforma realizzata con in D.lgs. n. 118/2011 (cfr. in particolare l’allegato 4/2, § 3.3. e l’esempio n. 5; art. 167 TUEL). Il FCDE è un fondo obbligatorio che ha la funzione specifica di misurare il valore (fondo rettificativo) di un bene tipicamente in valuta che è il credito, in ragione della capacità di riscossione, senza che in nessun modo si debba distinguere, sotto questo profilo, tra FCDE a preventivo e a consuntivo. Infatti, secondo il Legislatore, la capacità di riscossione va misurata per entrambi i tipi di FCDE mediante un confronto tra crediti iniziali e riscossioni entro un orizzonte temporale omogeneo preciso e determinato (il quinquennio precedente).

Nel bilancio di previsione serve a ridurre le autorizzazioni di spesa, valutando la capacità degli accertamenti di competenza di tradursi in incassi, in grado di sostenere il pagamento di obbligazioni passive esigibili. Per tale ragione gli accertamenti previsti vengono svalutati tramite un indice legale, calcolato ponendo a denominatore la serie storica degli accertamenti previsionali e quelle delle correlate riscossioni. In tal modo si obbliga l’ente a trovare risorse aggiuntive per realizzare le condizioni di pareggio ai sensi dell’art. 162 TUEL. A consuntivo, il FCDE è una tecnica rettificativa che mira a correggere il valore nominale dei crediti residui complessivamente confluiti nel risultato di amministrazione, raffrontando la serie storica dei residui inziali (a denominatore) e quella delle riscossioni (a numeratore). Anche a consuntivo, il FCDE è dunque un istituto prudenziale la cui funzione è rendere il risultato di amministrazione capace di rappresentare la distanza che vi è tra debiti esigibili e capacità dei crediti, anch’essi esigibili, di tradursi in cassa per sostenere i pagamenti (artt. 186-188 TUEL).

Secondo il Collegio contabile, però gli effetti contabili, a consuntivo, non sono solo quelli di riduzione della capacità di impegnare spesa, ma anche di creare apposite di riserve di valore da impiegare in futuro a fronte di eventi rischiosi per l’equilibrio di bilancio. Tecnicamente, il FCDE si traduce in un accantonamento che riduce la parte disponibile (Riga E) del risultato di amministrazione (art. 187 TUEL), con un duplice effetto: 1) diminuire la spesa autorizzabile nell’esercizio successivo tramite la quantificazione dell’avanzo/disavanzo di Riga E da applicare nel successivo bilancio di previsione; 2) creare una riserva in grado di rendere neutro, in futuro, l’eventuale stralcio di residui attivi inesigibili in senso economico.

Pertanto, il FCDE è un istituto che opera sul terreno “macro” del raggiungimento effettivo degli equilibri di bilancio, consentendo di raggiungere (o di programmare il raggiungimento) il saldo di equilibrio nella continuità degli esercizi finanziati.

I crediti TARI e FCDE

La domanda posta dal Comune, proprio per le funzioni differenti tra la parte macro del FCDE e la parte Micro della TARI che comportano l’indipendenza dei due valori, non può che avere una risposta negativa. Pertanto, fermo restando i criteri di calcolo dell’importo minimo della TARI, resta inteso che sul piano dei saldi di bilancio, il Comune è tenuto a rispettare l’art. 162 TUEL e pertanto, se a causa delle svalutazioni effettuata su classi di crediti ragionevolmente individuati esso non è in grado di raggiungere il pareggio, dovrà comunque assicurare le risorse mancanti anche con la fiscalità generale. In altri termini, la scarsa riscossione della TARI non può essere isolata dal FCDE al fine della copertura del servizio, ma rappresenta un problema organizzativo dovuto all’incapacità organizzativa e ambientale di riscuotere che dovrà essere migliorata da parte dell’ente per raggiungere l’equilibrio della tariffa applicata all’utenza.

 

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