Entro il 28 febbraio i responsabili finanziari dovranno procedere, con deliberazione di Giunta comunale, all’accantonamento del fondo crediti commerciali quale misura repressiva utilizzata dal legislatore per evitare il ritardo nei pagamenti. In attesa della conversione in legge del decreto Milleproroghe che potrebbe differire ancora di un anno l’adempimento, attualmente stoppato dalla crisi di governo, si ripercorre la normativa di riferimento e i valori che dovranno essere presi a base di calcolo.
La normativa di riferimento
La legge di bilancio 2019, in considerazione del ritardo nei pagamenti della PA, ha previsto un particolare apparato sanzionatorio costringendo, gli enti in ritardo con i pagamenti rispetto ai 30 giorni dalla data fattura, nonché in caso di mancata riduzione dello stock del debito dell’anno precedente, ad accantonare risorse nel bilancio di previsione. Le norme di riferimento, anche a seguito dei rinvii operati negli anni precedenti, sono le seguenti:
- comma 859. A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non e’ superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- Comma 862. Entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e’ possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
- Comma 863. Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
L’importo dei beni e servizi
Sarebbe opportuno conoscere la correlazione tra il comma 863 (inserito con il d.l. 34/2019) e il precedente comma 862, in merito all’esclusione degli stanziamenti di spesa oggetto di specifici vincoli di destinazione. In merito alla base di calcolo, si ricorda come gli enti in riequilibrio finanziario (art.243-bis del Tuel), che abbiano fatto ricorso al fondo di rotazione, sono obbligati “entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto”.
Nell’aggregato 03 della spesa corrente disposto dalla normativa per l’acquisto di beni e servizi dovrebbero rientrare le spese riferite art. 180, comma 3, lett. d), e quindi “… eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti …”. In questo caso, queste somme sono anche oggetto di specifico vincolo in termini di cassa. D’altra parte, le entrate vincolate sono impignorabili ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile, quale quelli “Idrico” e della “Raccolta e smaltimento dei rifiuti”, ossia strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata.
Una volta, pertanto, eliminati gli stanziamenti di spesa oggetto di specifici vincoli di destinazione, ciascun comune dovrà procedere, in presenza di ritardi nei pagamenti a rendere indisponibili la parte di spesa, calcolata con una percentuale progressiva, a seconda dell’ampiezza dei ritardi nei pagamenti, da accantonate in apposito fondo di garanzia debiti commerciali nel risultato di amministrazione che sarà liberato nell’esercizio successivo in caso di rispetto dei termini di pagamento.
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