La domanda del Sindaco
L’articolo 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, offre la possibilità agli enti locali, di non applicare il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio, per un importo superiore a quello applicato, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, al bilancio degli esercizi seguenti, aumentando la spesa. Il Sindaco ha chiesto se la norma in questione possa trovare applicazione anche al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
La norma
I contenuti della normativa introdotta prevedeno che ““Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi suc-cessivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
I principi contabili a tal fine modificati
Il nuovo paragrafo 9.2.30 (in vigore dal 2 ottobre 2020) ha disposto quanto segue: “Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla regi-strazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:
- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente ri-spetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).
Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.”.
La risposta del Collegio contabile
La risposta fornita dai giudici contabile alla possibilità indicata dal Sindaco non è stata ritenuta conforma alla normativa. Infatti, i nuovi paragrafi 9.2.25 e seguenti dell’allegato 4/2 hanno precisato che, la sospensione annuale (o pluriennale, purché nei limiti del maggior ripiano accertato) dell’obbligo di iscrivere quote di disavanzo di amministrazione come prima voce della spesa non può applicarsi con riferimento al ripiano del saldo negativo da accertamento straordinario dei residui. D’altra parte, a dire del Collegio contabile, il maggior recupero del disavanzo può non essere riferibile all’anticipazione delle previste attività di recupero approvate con deliberazione formale da parte del Consiglio comunale. In questo caso, i principi contabili hanno previsto che “nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto”. In altri termini, le indicazioni dei principi contabili prevedono che, in assenza dell’avveramento della condizione disposta dalla normativa, ossia che il maggiore ripiano non sia dovuto all’anticipo delle attività previste per gli anni successivi nel “piano di rientro”, “il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso”, nel limite delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti. Pertanto, l’imputazione del maggior recupero ai distinti programmi di ripiano del disa-vanzo deve, innanzitutto, riferirsi alle quote previste per l’esercizio successivo, muovendo dalla quota riferita al programma più risalente. Resta, invece, l’obbligo dell’ente di continuare a iscrivere le quote del piano di rientro nei successivi bilanci di previsione.
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