Le spese per soccombenza dell’ente da sentenza del giudice di pace segue, in modo non diverso dalle altre sentenze, l’iter di approvazione del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti (deliberazione n.40/2022) che ha risposto al dubbio sollevato dal Sindaco di un ente locale.
La domanda del Sindaco
Un ente locale è stato condannato alla refusione delle spese di lite nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Il Sindaco ha chiesto se, nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, ovvero altre forme di pagamento che non prevedano tale incombente.
La risposta del Collegio contabile
I giudici contabili hanno evidenziato in via preliminare come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.27/2019) abbia chiarito in via definitiva che non è possibile effettuare il pagamento prima del riconoscimento del debito in Consiglio comunale, enunciando il seguente principio di diritto “Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”. In merito alla sentenza del giudice di pace rispetto alle sentenze di altri plessi giurisdizionali, oltre alla esiguità della condanna legata alla soccombenza in giudizio e dal fatto che la condanna sarebbe basata “soltanto su differenti interpretazioni ermeneutiche dei Comandi di Polizia locale rispetto alla prospettazioni dei contravvenuti, talché non paiono residuare, né sembrano ipotizzabili, fattispecie adeguatamente sorrette da dolo o colpa grave degli Agenti e Ufficiali di Polizia locale”. D’altra parte, precisa il Collegio contabile, non si comprende in che cosa si concretizzerebbe questa differenza qualitativa delle sentenze del giudice di pace rispetto a quelle dei giudici togati. La competenza del giudice di pace, per valore e per materia, è stabilita dall’articolo 7 del Codice di procedura civile e, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada, il giudice di pace si pronuncia secondo diritto (articolo 7 del D. Lgs n. 150/2011). In altri termini, il giudice di pace è giudice del contenzioso minore, ma non per questo le sue sentenze possono ritenersi “qualitativamente” diverse da quelle degli altri giudici. Inoltre, il Consiglio comunale ha un vero e proprio obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei conti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvati dal Consiglio comunale (art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002). In altre parole, giudicare sul dolo o la colpa grave , ai fini della sussistenza di un eventuale danno erariale, compete in via esclusiva alla Procura contabile e non può certo ritenersi, aprioristicamente, insussistente, come afferma l’istante, in quanto si tratterebbe di contenzioso derivante da “differenti interpretazioni ermeneutiche dei Comandi di Polizia locale rispetto alla prospettazioni dei contravvenuti”.
Pertanto, a prescindere dalla tipologia di spesa da riconoscere ovvero dall’entità dei costi che l’Amministrazione deve sostenere per la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, i termini entro i quali il Consiglio deve esprimersi sono stabiliti entro 120 giorni, termine quest’ultimo sufficientemente ampio da istruire, convocare ed approvare il debito. Si ricorda come, al fine di evitare spese impreviste, la contabilità armonizzata abbia previsto la creazione di un Fondo contenzioso ed il suo costante monitoraggio cui l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo medesimo.
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