La Sezione delle Autonomie risolve parzialmente gli effetti della sentenza della Consulta sui piani di riequilibrio (Parte III°)

E’ stato richiesto dal Governo alla Sezione delle Autonomie una soluzione alla problematica relativa agli enti che hanno approvato i piani di riequilibrio e agli enti che invece sono ancora in fase di istruttoria.

17 Aprile 2019
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A seguito della sentenza della Corte Costituzionale si sono già espresse alcune Corti dei conti regionali.

I due interventi delle Corti regionali

A fronte di due recenti interventi da parte delle Sezione regionali di controllo, è stato richiesto dal Governo alla Sezione delle Autonomie una soluzione alla problematica che attualmente coinvolge circa 31 enti che hanno approvato i piani di riequilibrio e in un numero molto esiguo quelli che invece sono ancora in fase di istruttoria. Prima di verificare le indicazioni della Sezione delle Autonomie appare opportuno ripercorrere le due recenti decisioni delle Sezioni regionali, la prima riguardante un piano rimodulato già approvato ed il seconda riguardante un piano ancora in fase di istruttoria.

1. Piano di riequilibrio rimodulato già approvato. Avuto riguardo ad un piano già approvato è intervenuta la Corte dei conti della Calabria (deliberazione n.31/2019). Il Collegio contabile nella fase preliminare prende atto che la sentenza della Corte costituzionale ha valore costitutivo, nel senso che, benché il contrasto con la Costituzione sia certamente sorto in precedenza, è solo con la sentenza che esso è accertato e la legge viene invalidata: i rapporti sorti in precedenza sulla base di quella legge non cadono automaticamente, come non cadono gli atti amministrativi che la presuppongono. Tuttavia, ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano solo i rapporti che sorgono in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di rapporti esauriti. Ora, secondo i giudici contabili, il concetto di “rapporto esaurito” è riferito alle situazioni giuridiche che possono dirsi ormai esaurite, consolidate ed intangibili, allorché i rapporti tra le parti siano stati già definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale per effetto, sia di giudicato, sia di atti amministrativi non più impugnabili, sia di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l’inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. Passando, quindi, al piano di riequilibrio finanziario, si rileva come questi impegni l’ente a recuperare una massa passiva con rate costanti con la conseguenza di una sua configurazione in un rapporto di durata, quindi “non esaurito”. Pertanto, facendo applicazione dei suindicati principi in ordine agli effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale e considerando che per le ragioni esposte il piano di riequilibrio, ancora in corso di svolgimento, non può essere ritenuto un “rapporto esaurito”, è evidente che, con la citata pronuncia di incostituzionalità, è venuto meno il presupposto normativo che aveva consentito il recupero trentennale del disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. e) T.U.E.L.

In altri termini, si è in presenza di una obbligazione (ripiano del disavanzo) che l’Ente assume verso se stesso e che l’ordinamento consente di ripagare in un arco di tempo maggiore rispetto a quello “ordinario” di cui all’art. 188 T.U.E.L., attraverso una pianificazione di risanamento tesa a riportare il soggetto interessato in strutturale equilibrio. Pertanto, a seguito della sentenza della Consulta, in considerazione dell’obbligazione non esaurita, il precedente disavanzo (per gli anni 2017 e 2018) dovrà essere recuperato dall’ente ai sensi dell’art.188 del Tuel ossia “L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”;

2. Piano di riequilibrio ancora in fase istruttoria. L’altro intervento dei giudici contabili della Campania (deliberazione n.46/2019) riguarda un piano di riequilibrio ancora in fase di istruttoria che con successiva deliberazione consiliare ne ha rimodulato il piano sulla base delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2017. In questo caso il Collegio contabile accerta la radicale inefficacia della modifica del piano di riequilibrio per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della base normativa della stessa (con sentenza Corte Costituzionale n. 19/2018), considerando quindi valido il precedente piano di riequilibrio presentato.

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