La Sezione delle Autonomie interviene sull’utilizzo dell’avanzo libero

Le disposizioni legislative hanno consentito alle Province, a seguito della dolorosa trasformazione dovuta alla legge del Rio, di poter utilizzare l’avanzo libero al riequilibrio di parte corrente.

23 Luglio 2020
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Le disposizioni legislative hanno consentito alle Province, a seguito della dolorosa trasformazione dovuta alla legge del Rio, di poter utilizzare l’avanzo libero al riequilibrio di parte corrente. La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.13/2020), dopo aver precisato le varie forme di avanzo a disposizione, stigmatizza l’impossibilità di coprire con l’avanzo destinato ad investimenti il riequilibrio di parte corrente, pena la violazione dei principi contabili e costituzionali.

Le disposizioni legislative

Il d.l. 78/2015 (art. 1-ter) e dalla legge 208/2015 (art. 1, comma 756), hanno consentito alle Province l’impiego dell’avanzo destinato per il riequilibrio della parte corrente negli anni 2015 e 2016, con la conseguente domanda posta dall’Unione delle Province d’Italia, se le risorse non impiegate dell’avanzo destinato debbano affluire alla quota libera del risultato di amministrazione “avendo alimentato all’origine l’avanzo libero per essere impiegate ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e mantenendo tale natura al momento in cui affluiscono, per la parte considerata come non utilizzata, al risultato di amministrazione dell’esercizio in cui sono state impiegate.

L’utilizzo dell’avanzo

Prima della risposta alla domanda posta, la Sezione delle Autonomie ha ricostruito sinteticamente le regole

sull’utilizzo dell’avanzo. Ha ricordato, infatti, come nel d’amministrazione l’avanzo è costituito dalle risorse acquisite nel corso della gestione dell’anno o rinvenienti da esercizi precedenti che non sono state ancora utilizzate.

In relazione alla natura delle risorse si distinguono tre tipologie di avanzo: libero, destinato, vincolato.

L’avanzo libero deriva da entrate correnti prive di alcun vincolo.

La quota destinata del risultato di amministrazione risulta costituita sostanzialmente dall’insieme delle risorse genericamente destinate agli investimenti, senza vincolo di destinazione specifico, provenienti dall’esercizio precedente e dalle entrate accertate destinate agli investimenti, al netto degli utilizzi in termini di impegni e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale, oltre che dalla cancellazione dei residui (cfr. nuovi schemi contabili per il 2019 – Allegato A/3) Risultato di amministrazione – quote destinate).

L’avanzo vincolato è correlato a entrate caratterizzate da specifici vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, o da una specifica destinazione attribuita dall’amministrazione a entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente (art. 187, comma 3-ter TUEL). Come chiarito da questa Sezione (del. n. 31/2015), “la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di “condizione” che è apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell’indebitamento. La “irreversibilità” della destinazione, insomma, sottrae definitivamente

all’ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa”.

Ha ricordato, inoltre, come l’avanzo di un esercizio è presunto fino al momento dell’approvazione del rendiconto.

La parte che più interessa, in questo caso, riguarda l’utilizzo dell’avanzo destinato, ai sensi dell’art. 187, comma 1 del Tuel, precisa che “I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.” In altri termini permane un obbligo, da parte dell’ente di destinare le entrate in conto capitale (costituite da tributi in conto capitale, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale, entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ed entrate correnti destinate per legge agli investimenti) esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. La regola è puntualmente consacrata nell’art. 199 del TUEL. Ne deriva che se tali risorse non sono state interamente utilizzate nell’esercizio di competenza, costituiscono economie che confluiscono nella quota vincolata o destinata del risultato di amministrazione, a seconda che vi sia stato impresso o meno uno specifico vincolo.

La risposta

La Sezione delle Autonomie, pur prendendo atto delle difficoltà finanziarie nelle quali si sono venute a trovare le Province a seguito della confusa situazione ordinamentale venutasi a creare negli ultimi anni, non possono le disposizioni derogatorie del legislatore intervenire in violazione dei principi contabili o costituzionali. Pertanto, le disposizioni legislative e le deroghe introdotte non possono essere lette in modo differente, in quanto esse nulla dispongono sull’impiego in parte corrente di entrate destinate ad investimenti. In altri termini, una lettura sistematica del complesso normativo porta ad escludere la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente.

In risposta al quesito posto è possibile definire il seguente principio di diritto “Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del d.l. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del d.l. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione.”

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