Ancora un intervento della Sezione delle Autonomie sugli incentivi tecnici, questa volta sul partenariato pubblico privato, in ragione di una divergenza di opinioni circa la sua estensibilità da parte di alcune Sezioni Regionali, ivi inclusa la Sezione dell’Emilia-Romagna che ha tentato di valorizzare anche la segnalazione al Parlamento dell’ANAC sui risvolti negativi dell’esclusione degli incentivi tecnici in attività complesse come quelle del partenariato pubblico privato. Con la deliberazione n.10/2021 la Sezione delle Autonomie, quindi, rende indisponibili gli incentivi tecnici oltre che alle concessioni anche a tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
La richiesta della Sezione regionale
Premette la Sezione dell’Emilia-Romagna come, la procedura prevista per i contratti di rendimento energetico di cui al d.lgs. n. 102 del 2014, per la loro particolarità pongono dubbi sulla corretta qualificazione di contratto di appalto o di concessione, con le conseguenti ricadute in termini di applicazione della normativa relativa agli incentivi tecnici prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. Infatti, il contratto di rendimento energetico, ovvero di prestazione energetica, può in concreto essere attuato sia nella forma dell’appalto di servizi che nella forma della concessione, in virtù del soggetto su cui grava il rischio dell’operazione di efficientamento. E’ contratto di appalto se il rischio rimane in capo all’Amministrazione pubblica; è contratto di concessione se il rischio grava sul fornitore, costituito di regola da una società di servizi energetici.
La Sezione conosce già l’indirizzo della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.15/2019) secondo cui la corresponsione degli incentivi tecnici sarebbe esclusa nel caso in cui i contratti rientrassero nella categoria delle concessioni, tuttavia, la loro estensione anche ai contratti in generale di partenariato pubblico privato ha visto due diverse posizioni divergenti.
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