Le modifiche apportate dal nuovo Codice del processo contabile (D.Lgs. n.174/2016) hanno coinvolto tutte le pubbliche amministrazioni avuto riguardo al rapporto tra agente contabile, amministrazione e Corte dei conti. In particolare, per quel che rileva gli enti locali, la mancata parifica dei conti dell’agente contabile da parte del responsabile finanziario comporta una sanzione stabilita dal comma 6 dell’art. 141 in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro. Della questione se ne sono occupate le Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n.4/2020 rilasciato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La premessa
Limitando la parte del parere reso al Ministero dell’Economia e delle Finanze alle attività degli enti locali, la parte di interesse è la seguente.
In merito alla presentazione del conto dell’agente contabile, precisano le Sezioni Riunite, tale attività consiste ella consegna dello stesso, da parte dell’agente contabile, all’amministrazione di appartenenza (art. 139 co. 1 c.g.c.); detto adempimento è poi da tenere distinto dall’attività di “deposito” del conto, da parte dell’Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140 co. 1 c.g.c.). In altri termini, gli agenti contabili, in base all’art. 139, co. 1 c.g.c., entro il termine di trenta giorni (ai sensi artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000,) dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione “presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza”. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate, con legge statale o regionale, alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, e che “Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia”.
Precisato il corretto iter, le Sezioni Riunite hanno precisato come nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la “previa parificazione” del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co.2, 140, co. 1, e 145, co. 3 del D.lgs. n. 174/2016 (recante il “Codice di giustizia contabile.
La “parificazione” è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dal responsabile finanziario all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. In altri termini, per parifica debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall’’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, quanto il “visto” di regolarità amministrativo contabile rilasciata dal responsabile finanziario. A differenza del passato, dove il conto poteva essere reso alla Corte dei conti direttamente dall’agente contabile e non a mezzo della propria amministrazione, oggi il conto dovrà essere reso solo dall’ente. Infatti, la presentazione del conto direttamente presso la Corte dei conti, ad opera dell’agente contabile, poteva però presentare l’inconveniente di un giudizio che si svolgeva su un conto non parificato e vistato. Di talché, l’art. 28 del vecchio regolamento di procedura (r.d. n. 1038/1933, espressamente abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 3 al D. lgs. n. 174/2016) prevedeva che il giudice designato per l’esame del conto, ne procurasse la parificazione da parte dell’amministrazione. Pertanto, attualmente il conto giudiziale deve pervenire alla Corte già parificato, vistato e approvato, come peraltro indicato agli artt. 139, co.2, 140 co. 145, co.3 c.g.c.
Quindi, il Codice di giustizia contabile ha previsto al comma 1, dell’’art. 145 che “Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente”, e al comma 3 che “Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio”.
Precisano i magistrati contabili come fintantoché i conti non sono “depositati” presso la Corte – con “l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’art. 6, comma 3” (art. 138, comma 3 c.g.c.), ovvero “…mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione […]” (art. 138, comma 4 c.g.c.), quindi “…anche mediante modalità telematiche” (art. 140, co 2 da leggere nel rispetto di quanto previsto al co. 4 dell’art. 150 c.g.c.), e di tale deposito la competente procura regionale “…acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili” (art. 140 comma 1 Codice) – non può dirsi pendente il giudizio e conseguentemente non può neanche decorrere il termine quinquennale per l’estinzione del processo di conto, atteso che l’art. 150 del Codice fa decorrere detto termine solo dal deposito dello stesso.
La responsabilità del dirigente finanziario
Precisano i giudici contabili come ragioni di economia interna a ciascuna amministrazione hanno suggerito la previsione di un responsabile dell’intero procedimento, preferibilmente coincidente con il soggetto che attesta la parificazione del conto, una volta presentato dall’agente all’ente di appartenenza, e che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), l’approvazione del conto, sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e assumendo le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite.
Di rilievo anche le conseguenze previste dal Codice per l’inerzia del responsabile del procedimento, atteso che il comma 7 dell’art. 141 del c.g.c. ha disposto che ”Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 [in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro] al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2”.
Infine, ricordano le Sezioni Riunite come per le autonomie territoriali è operativo l’applicativo SIRECO per la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa.
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