La risoluzione delle problematiche sul patto di stabilità per i piccoli comuni entrati nell’anno 2013

di Vincenzo Giannotti

A partire dal 01/01/2013, il concorso agli obbiettivi di finanza pubblica coinvolge, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità per il 2012), anche i comuni con popolazione dai 1.001 ai 5.000 abitanti, quale rilevata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento (art. 156 TUEL). Precisato il citato obbligo da parte dei comuni, un comune ha avanzato richiesta di conoscere se avendo appaltati lavori pubblici in conto mutuo nel 2012, possono liquidare detti lavori escludendo gli importi dal patto di stabilità, già in conto residui. In particolare, viene evidenziato che gli stati di avanzamento fino alla data del 31 dicembre 2012 sono stati liquidati e che la Regione pone dei termini per il completamento e il collaudo delle opere con rendicontazione della spesa e che a causa del patto di stabilità interno gli stati di avanzamento per l’esercizio finanziario 2013 non possono essere liquidati.

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