La riduzione dell’indennità strutturale dei Sindaci si ripercuote anche su quella degli altri amministratori

20 Dicembre 2022
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Le disposizioni legislative che hanno previsto una riduzione del 10% dell’indennità del Sindaco avente carattere strutturale si ripercuote anche nei confronti delle nuova normativa statale di adeguamento a carico delle finanze erariali. Inoltre, tale riduzione trascina in riduzione anche le indennità previste per gli altri amministratori locali (Vice Sindaco, assessori e gettone di presenza dei consiglieri comunali). Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.156/2022) alla richiesta di chiarimenti di un Sindaco.

I dubbi interpretativi

Un Sindaco di un comune sardo ha chiesto ai magistrati contabili se la misura lorda dell’indennità di funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori, e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, deve ancora essere ridotta del 10%, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, anche alla luce dell’intervento statale o regionale. Nella seconda domanda si chiede se, l’intervento statale o regionale di incremento dell’indennità disposta dal legislatore abbia o meno abrogato o reso neutro la parte della riduzione a valere sulle risorse erariale che hanno previsto un suo incremento.

La risposta

La legge finanziaria del 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto che per “esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi. Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/2012, hanno rilevato come “in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006”. La normativa statale e quella regionale hanno definito gli incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali che non hanno inciso sulla perdurante vigenza dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale non risulta espressamente o implicitamente abrogato. Pertanto, a dire dei magistrati contabili, dalla rimodulazione delle indennità di funzione determinata per effetto della normativa statale o regionale, alcuna abrogazione tacita o implicita dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale ha introdotto una riduzione strutturale e permanente degli importi spettanti a titolo di indennità di funzione.

In merito alle concrete modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, il Collegio contabile ritiene di condividere il più recente orientamento della giurisprudenza contabile che ha preso in considerazione la problematica dei sopravvenuti incrementi di detta indennità nel senso che l’incremento dell’indennità di funzione del sindaco, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della Legge 234/2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all’art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005 (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n.153/2022). Di conseguenza anche il calcolo degli altri amministratori collegata alle indennità dei Sindaci subiscono la correlata riduzione.

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