La responsabilità erariale per i pareri resi dal dirigente finanziario e quella del Segretario

La Corte dei conti ritorna sulla responsabilità del dirigente finanziario sui pareri resi e di quella del Segretario comunale sulle delibere adottate dalla Giunta Comunale.

14 Settembre 2020
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La Corte dei conti della Calabria (sentenza n.72/2020) ritorna sulla responsabilità del dirigente finanziario sui pareri resi e di quella del Segretario comunale sulle delibere adottate dalla Giunta Comunale. In particolare, il parere positivo del responsabile finanziario fa estendere la sua responsabilità erariale in tutti i casi in cui le deliberazioni degli organi di governo violano le regolare degli equilibri finanziari. Medesima responsabilità è attribuita al Segretario comunale che nulla rileva in merito alla illegittimità delle delibere oggetto di approvazione, stante il suo presidio tecnico alla tutela della conformità a legge delle delibere degli organi di governo.

Il caso

La vicenda ha visto coinvolti, tra gli altri, il responsabile finanziario e il Segretario comunale per l’adozione, giudicata dal Collegio contabile illecita, di assunzione di personale in staff del Sindaco, ai sensi dell’art.90 del Tuel, nonostante l’ente si trovasse in piano di riequilibrio finanziario, per poi finire in dissesto, senza neppure richiedere la preventiva autorizzazione alla Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali. I responsabili della spesa inutile causativa del danno erariale, pari alle retribuzioni corrisposte al personale assunto in staff, ha visto coinvolti oltre al Sindaco, la giunta comunale, il responsabile del personale, il responsabile finanziario e, infine, il Segretario comunale.

La responsabilità sul parere finanziario

In merito alla responsabilità del dirigente finanziario, ricorda il Collegio contabile come, il d.l. 174/2012 ha  introdotto l’art. 147 bis che disciplina ex novo il controllo di regolarità amministrativa e contabile stabilendo, con una previsione di carattere generale, che nella fase preventiva di formazione dell’atto il controllo contabile viene esercitato dal responsabile del servizio finanziario con il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria. E’ lo stesso legislatore che ha chiarito come il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. La Sezione di controllo per la regione Siciliana ha avuto modo di precisare sul punto che “la corretta interpretazione dell’art. 147 bis deve tenere conto di ulteriori disposizioni introdotte dal d.l. 174/2012, in particolare l’art. 147 quinquies e l’art. 153, con le quali le attribuzioni e il ruolo del  responsabile del servizio finanziario risultano potenziati con l’obiettivo di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio e la salvaguardia della sana gestione finanziaria” (deliberazione n. 400/2013).

L’art. 153 del TUEL, infatti, nell’indicare i compiti e le funzioni del servizio finanziario dell’Ente locale stabilisce: “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e, più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”. Conclusivamente il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del Tuel involge un controllo di natura sostanziale in ordine alla osservanza dei principi di natura contabile-finanziaria e alla salvaguardia degli equilibri finanziari e, quindi, alla legittimità della spesa. Il parere di regolarità contabile, previsto dal legislatore solo per gli atti deliberativi degli organi collegiali, differisce, tuttavia, dal visto di regolarità finanziaria previsto per gli atti dirigenziali che comportano impegni di spesa.

Come chiarito dalla Prima Sezione d’appello, infatti, “Nel caso di determinazione dirigenziale, la normativa non prevede la necessità di un parere preventivo, inteso a valutare la legittimità della determinazione, ma solo l’apposizione da parte del responsabile del servizio, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, n. 4 del TURL) che rende esecutivo il provvedimento (sentenza 276/2019).

Il visto di regolarità contabile previsto per gli atti dirigenziali, e non per gli atti deliberativi della giunta o del Consiglio, infatti, attesta la copertura finanziaria, che condiziona l’esecutività del provvedimento.

Effettuata la sopra indicata premessa, il Collegio contabile ha rilevato che nel caso di specie la responsabilità del dirigente finanziario è dovuta ad una condotta gravemente colposa per avere apposto parere favorevole su una delibera che aveva l’effetto di espandere la spesa corrente in un periodo di conclamata crisi finanziaria e che, pertanto, si poneva in contrasto con gli obiettivi indicati nel piano di riequilibrio per il risanamento del bilancio.

La responsabilità del Segretario comunale

Anche in questo caso il Collegio contabile ha rilevato come il segretario comunale svolge una specifica funzione di garante della legalità e di correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa proprio in virtù dell’art. 17, comma 68 della l. 127 del 1997, ma ancor prima in virtù della l. 142 del 1990. L’intervenuta soppressione, ai sensi dell’art. 17 comma 85 della l. 127/1997 del parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione giuntale o consiliare, non lo esenta da responsabilità. Il segretario comunale, quale tecnico del diritto, partecipando alla seduta di Giunta, avrebbe dovuto svolgere la sua funzione di garante del diritto ponendo in evidenza le gravi violazioni che, con l’approvazione delle delibera di assunzione dei collaboratori, si stavano effettuando. In primo luogo avrebbe dovuto porsi il problema del divieto assunzionale di cui all’art. 90 del TUEL per l’Ufficio di Staff del sindaco. Avrebbe dovuto poi rilevare il mancato preventivo controllo dell’assunzione da parte della Commissione per la Finanza e gli organici degli Enti Locali.

In ogni caso, il segretario comunale avrebbe dovuto evidenziare l’illiceità della assunzione di collaboratori esterni nell’ufficio del sindaco in ragione della grave situazione finanziaria in cui versava il Comune. Invece, nessun intervento in proposito è stato verbalizzato nella delibera.

 

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