La relazione di fine mandato non deve contenere nessun’altra pubblicazione a vantaggio dell’amministrazione uscente

Gli enti locali, alcuni dei quali, in questo periodo, alle prese con la relazione di fine mandato del sindaco, devono fare particolare attenzione a non aggiungere, con tale relazione, altre pubblicazioni che possano fare emergere un vantaggio diretto o indiretto all’amministrazione uscente.

14 Marzo 2022
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Gli enti locali, alcuni dei quali, in questo periodo, alle prese con la relazione di fine mandato del sindaco, devono fare particolare attenzione a non aggiungere, con tale relazione, altre pubblicazioni che possano fare emergere un vantaggio diretto o indiretto all’amministrazione uscente. Infatti, la legge ha previsto un divieto, in materia di propaganda elettorale, da parte delle pubbliche amministrazioni nel periodo antecedente ai sessanta giorni dalle elezioni amministrative. Pertanto, l’affidamento di un incarico esterno, da parte del segretario comunale, per la redazione e stampa, di una brochure, asseritamente a vantaggio dell’amministrazione uscente, divulgata nel periodo del divieto imposto dalla normativa, deve essere considerato danno erariale. Con queste indicazioni la Corte dei conti della Liguria (sentenza n.22/2022) ha condannato, per danno erariale, un segretario comunale per aver affidato l’incarico a una società esterna in violazione di legge, ma l’ha dimezzato in ragione della partecipazione passiva da parte dell’amministrazione uscente.

La vicenda

La Procura ha citato, per danno erariale, un segretario comunale per avere, nonostante il divieto di propaganda elettorale imposto dalla legge (art. 29, comma 6, legge n. 81/1993) commissionato la redazione e stampa di una brochure, relativa al mandato dell’amministrazione uscente, con “distribuzione personale buca per buca sul territorio comunale”, oltre ad essere pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ente. Il segretario, a propria difesa, ha precisato che la realizzazione del documento, pur intitolato “bilancio di mandato”, avrebbe avuto finalità diverse da quello imposto dal legislatore ai sensi dell’art.4 del d.lgs. n.149/2011, ovvero si trattava di una pubblicazione in grado di superare la particolare tecnicità della “relazione di fine mandato” che rendesse, quindi, comprensibile all’intera cittadinanza le attività svolte dall’amministrazione uscente.

La conferma del danno erariale

Per i giudici contabili, si ha attività di “propaganda elettorale” quando il fine sia quello di diffondere informazioni e notizie, in favore di candidati a una data carica elettiva, idonei a conquistare la fiducia degli elettori e convincerli a concedergli il proprio voto, attraverso promesse elettorali o iniziative similari. Pertanto, il legislatore ha previsto che la stessa si svolga nel rispetto di canoni di onestà, trasparenza e lealtà, imponendone, quindi, la cessazione in un dato orizzonte temporale antecedente rispetto all’inizio delle votazioni, al fine di assicurare la libera determinazione del voto degli elettori (art.29, legge n.81/1993). Nel caso di specie, il segretario comunale ha affidato direttamente e contestualmente alla ricezione del relativo preventivo da parte della società, senza svolgere alcun previo confronto concorrenziale, appena qualche giorno prima l’indizione delle consultazioni elettorali, richiamando nell’oggetto e nelle premesse della stessa determinazione l’obbligo di cui alla legge n. 149 del 2011, al fine di rendere noto ai cittadini quanto fatto quale “rendiconto di fine mandato”. Tuttavia, il preventivo della società, conteneva le indicazioni rilevate dalla procura, ossia la stampa di un numero significativo di copie della “Brochure” e la successiva distribuzione capillare nelle buche delle lettere dei cittadini, già per come commissionate a spese dei contribuenti, costituiscono senz’altro attività che travalicano i limiti intrinseci a una corretta comunicazione istituzionale. D’altra parte, il segretario non solo ha sottoscritto la determinazione contestata, bensì ne ha anche espressamente attestato la regolarità e correttezza, svolgendo il relativo “controllo di regolarità amministrativa e contabile” previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267 del 2000. Pertanto, non può che affermarsi l’antigiuridicità della condotta del segretario e il relativo danno erariale pari alla spesa sostenuta. Ciò nonostante, a differenza di quanto asserito dalla Procura, fonte di responsabilità erariale è anche la condotta omissiva o silente del Sindaco e della Giunta che hanno beneficiato di tale divulgazione illecita, con conseguente decurtazione del 50% dell’importo richiesto al solo segretario comunale.

 

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Il rendiconto degli Enti Locali
La chiusura del ciclo di programmazione
e la misurazione dei risultati

 a cura di Francesco Cuzzola
martedì 22 marzo 2022 ore 10.00 – 12.00

Il ciclo della programmazione si chiude con il rendiconto e, a seguire, con il conto economico, lo stato patrimoniale sino al bilancio consolidato.

Il corso affronta le criticità relative alla predisposizione della rendicontazione, con particolare attenzione
–          alla valutazione dei risultati di gestione;
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–          al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
–          al Fondo rischi;
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–          ai vincoli di bilancio.
Sarà inoltre evidenziato il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, per giungere al consolidamento dei conti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

 

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