La relazione al PEF della TARI non rientra tra i documenti allegati ma posta a corredo

La relazione al piano economico finanziario della tariffa rifiuti non è un suo allegato ma deve essere posta a correndo, con la conseguenza che la mancata sua allegazione non viola le prerogative dei Consiglieri comunali, qualora l’ente l’abbia, in ogni caso, predisposta e resa disponibile nel fascicolo della delibera posta in votazione.

3 Febbraio 2021
Modifica zoom
100%

La relazione al piano economico finanziario della tariffa rifiuti non è un suo allegato ma deve essere posta a correndo, con la conseguenza che la mancata sua allegazione non viola le prerogative dei Consiglieri comunali, qualora l’ente l’abbia, in ogni caso, predisposta e resa disponibile nel fascicolo della delibera posta in votazione. D’altra parte, il consiglio comunale, ai fini della determinazione tariffaria sui rifiuti, approva il piano finanziario e non certo la sua relazione di accompagnamento. Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza n. 217/2021) ha riformato la sentenza del tribunale amministrativo di primo grado che ha, invece, annullato la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe sui rifiuti per mancata allegazione della sua relazione violando, a suo dire, le prerogative dei consiglieri comunali.

La vicenda

Il Tribunale amministrativo di primo grado ha annullato la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe sui rifiuti per mancanza della relazione al piano finanziario della TARI, violando in tal modo le prerogative dei consiglieri comunale ricorrenti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, in Consiglio di Stato, il Comune sostenendo l’assenza di lesioni alle prerogative dei consiglieri, in quanto la “relazione” al piano economico finanziario della TARI, benché non allegata al piano approvato, era stata comunque redatta, inserita nel fascicolo della delibera oggetto di votazione e posta a disposizione, nei termini regolamentari, di tutti i consiglieri comunali.

La riforma della sentenza

Il Collegio amministrativo di appello ha precisato, in via preliminare, come l’art. 8, comma 3 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 prescriva che il piano finanziario, necessario ai fini dell’approvazione della tariffa da applicare all’utenza, per il servizio di gestione dei rifiuti, debba essere “corredato da una relazione”, preordinata alla indicazione: a) del “modello gestionale ed organizzativo”; b) dei “livelli di qualità del servizio ai quali [commisurare] la tariffa”; c) della “ricognizione degli impianti esistenti”; d) degli “scostamenti che si siano eventualmente verificati” rispetto al “piano dell’anno precedente”, con le “relative motivazioni”. La normativa, pertanto, non prescrive che la relazione sia “allegata” al piano economico finanziario da sottoporre alla approvazione consiliare, ma si limita ad imporre che la stessa sia stata posta a “corredo”. In altri termini, il consiglio comunale è tenuto, ai fini della determinazione tariffaria per il servizio rifiuti, all’approvazione “del piano finanziario”, ma non anche all’approvazione della sua relazione, la cui finalità è, del resto, esclusivamente esplicativa del contenuto del piano. Ciò trova, infatti, conferma nell’art. 1, comma 163 della l. 27.12.2013, n. 147, il quale prevede testualmente che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. La mancanza della relazione a corredo del PEF, pertanto, da un alto non incide sulla legittimità della delibera consiliare di approvazione del piano e, dall’altro lato, non è suscettibile di compromettere, sotto il profilo della idoneità informativa, le prerogative dei consiglieri comunali chiamati all’approvazione qualora, come nel caso di specie, la relazione sia stata correttamente redatta ed inserita nel fascicolo della delibera oggetto di votazione senza necessità che essa sia allegata al piano finanziario.

In conclusione, in accoglimento delle motivazioni del Comune, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso dei consiglieri comunali deve essere rigettato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento