Il rinvio dei residui attivi e passivi nell’anno successivo in mancanza di un crono programma per il lavori pubblici o quale errore di imputazione, tanto da cancellarlo negli anni successivi non rappresenta grave irregolarità contabile qualora tali errori non hanno concreta offensività. Inoltre, l’importanza degli stanziamenti delle entrate con i successivi accertamenti e riscossioni rappresenta un principio fondamentale per gli equilibri di bilancio. Queste sono le conclusioni espresse in un recente intervento della Corte dei conti per la Calabria (deliberazione n.122 depositata il 4 ottobre 2019).
La cancellazione e reimputazione dei residui
In fase di controllo delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è emerso che l’ente, al fine di adeguarle la contabilità ai principi della competenza finanziaria potenziata, ha effettuato le seguenti operazioni:
- ha cancellato, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 1.794.441,72 e cancellato/re-imputato residui attivi per € 1.594.506,43, re-iscritti interamente all’esercizio 2015;
- l’Ente ha cancellato definitivamente residui passivi per € 1.559.517,23 e ne ha eliminati e re-imputati € 1.956.997,43, re-iscritti per € 1.861.396,84 all’esercizio 2015, per € 96.600,59 all’esercizio 2016.
Le indicazioni del Collegio contabile
Evidenzia in via preliminare il Collegio contabile come all’esito del riaccertamento straordinario, risulta la re-imputazione al 2015 di una significativa consistenza residuale attiva e passiva di parte capitale presente in bilancio. Buona parte dei residui di parte capitale mantenuti risulta poi definitivamente cancellata nei rendiconti degli anni successivi.
Osserva il Collegio contabile che le nuove regole contabili impongono di rappresentare le poste creditorie e debitorie secondo esigibilità e quindi non consentono, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, di re-imputare i residui attivi e passivi mediante un mero “riporto” delle poste di anno in anno. Nel caso del Comune, pur essendo dubbio – alla luce delle consistenti eliminazioni effettuate dopo il “riaccertamento straordinario” – che i residui oggetto di re-imputazione fossero effettivamente sussistenti e siano stati scadenzati secondo le regole della competenza finanziaria potenziata, il fatto che l’Ente abbia provveduto ex post alla eliminazione delle predette partite residuali senza che ciò abbia portato a vantaggi sotto il profilo di eventuali disavanzi da recuperare (non è infatti stata sfruttata la possibilità di far emergere un “maggior disavanzo” da ripianare secondo il più favorevole regime trentennale di cui al D.M. 2 aprile 2015) consente di ritenere di non grave portata l’irregolarità emersa. La Sezione, infatti, condivide l’orientamento secondo cui improprie cancellazioni o imputazioni dei residui in sede straordinaria meritano di essere considerate gravi irregolarità solo nei casi in cui risultino connotate da concreta offensività (Cfr., sul punto, SRC Lazio, deliberazione n. 103/2016/DORG; SRC Campania, n. 332/2016/PRSP).
La discordanza tra entrate stanziate e accertate
Avendo verificato il Collegio contabile differenze tra stanziamenti di entrata e accertamenti a fine anno delle stesse, ha evidenziato come significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l’attendibilità del bilancio.
Infatti, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Pertanto, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l’Ente può andare incontro. Dopo aver richiesto all’ente locale una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni, rielaborata dalla Sezione su dati forniti dall’Ente, sono emerse significative criticità con riferimento alla gestione delle entrate del Titolo IV e parzialmente del Titolo II.
Il Collegio contabile, quindi, nel rilevare la scarsa attendibilità delle previsioni di parte corrente relativamente al titolo III e di parte capitale al titolo IV, per il triennio 2015/2017, ha chiesto all’ente locale di comunicare il titolo legittimante le predette iscrizioni in bilancio di somme così consistenti, che puntualmente l’Ente iscrive nelle previsioni di inizio esercizio per poi non accertarle nella gestione.
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