La rateizzazione delle entrate tributarie, a seguito del 13° correttivo al D. Lgs. 118/11

30 Novembre 2021
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Il 13° correttivo al D.Lgs. 118/11, DM 1/9/21, (GU n.221 del 15-9-2021), disciplina, per la prima volta, la fattispecie della rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti, integrando il punto 3.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Infatti, l’art. 3 del DM 1/9/21 prescrive: “La rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.” E’ un caso effettivamente assai frequente sia fra le entrate tributarie, sia fra le entrate patrimoniali, specie a seguito dell’emetgenza derivante dalla crisi epidemiologica Covid-19. Ciò ha evidentemente conseguenze sugli equilibri del bilancio finanziario dell’anno in cui si effettua l’operazione ed in quelli successivi.

Nell’anno in cui si effettua la rateizzazione del credito, si cancella un residuo attivo con una ripercussione negativa di pari importo sul risultato di amministrazione di esercizio. Negli anni successivi, al contrario, si rilevano le reimputazioni del medesimo credito in relazione all’esigibilità delle rateizzazioni concesse, con un beneficio di maggiori entrate correnti rilevate nel bilancio finanziario, sia preventivo che consuntivo. Normalmente tali operazioni avvengono in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ex art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone: “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio…”.

La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell’ente, deve risultare da atti formali (contratti, atti amministrativi, adeguatamente motivati, ecc). Le modalità delle registrazioni contabili sono indicate nell’esempio n. 14, aggiunto dall’art. 3 del citato  DM 1/9/21 al  Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:

“Esempio n. 14 – la rateizzazione di crediti tributari

In grado di appello, con sentenza definitiva, un’impresa locale e’ stata condannata a pagare l’importo di euro 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima.

La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell’importo.

Il comune decide di procedere come segue:

– concedere la rateizzazione del credito in cinque anni (euro 350.000 all’anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;

– accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di cassazione. Il fondo sara’ liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sara’ utilizzato per restituire le somme incassate.

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

– approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;

– cancella il residuo attivo di euro 1.750.000 dalle scritture di contabilita’ finanziaria riducendo l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita’ nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;

– accerta entrate per euro 1.750.000 complessive, con imputazione di euro 350.000 all’esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non e’ effettuato l’accantonamento al FCDE.

L’operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilita’ economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di euro 1.750.000, che non corrisponde piu’ al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all’esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.”.

L’art. 3 del citato DM 1/9/21, modifica anche il par. 3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118: “gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi.”.

Si fa presente che l’art. 4 del DM 1/9/21, che integra il par. 3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, dispone:

“Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l’operatore. Al riguardo, la matrice di correlazione pubblicata nel sito Arconet costituisce un prezioso strumento di riferimento non obbligatorio. Per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario derogare alla matrice”.

 

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