La Ragioneria generale dà l’ok al nuovo debito degli enti locali

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30 Gennaio 2023
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di PATRIZIA RUFFINI (Il Sole 24 Ore – 28/01/2023)

Nella circolare 5/2023 l’esito delle verifiche sulla sostenibilità dei conti. Legittimato per il 2023-2024 il ricorso all’indebitamento da parte del singolo ente locale.
Il via libera arriva dalla Ragioneria generale dello Stato, a valle delle verifiche poste sui bilanci consolidati a livello di comparto, illustrate nella circolare 5/2023 diffusa ieri.

Con le circolari 5/2020 e 8/2021, Via XX settembre aveva fornito chiarimenti sull’obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012.

Innanzitutto, il saldo ex articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito) deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito (articolo 10 della legge 243/2012).

Dall’esito della verifica di via XX Settembre dipende la sostenibilità del debito acceso da parte dei singoli enti locali.

Il rispetto dell’articolo 9 della legge 243/2012 è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base delle informazioni desunte dai bilanci di previsione, trasmessi dagli enti territoriali alla Bdap.

La verifica effettuata il 23 gennaio 2023 consolidando, per regione e a livello nazionale, i dati di previsione riferiti agli anni 2022- 2024, trasmessi alla Bdap da parte degli enti territoriali, mostra, negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di comparto, del saldo indicato all’articolo 9 (tra il complesso delle entrate e delle spese finali).

Anche la verifica ex post effettuata, sempre a livello di comparto, sui rendiconti 2021 trasmessi alla Bdap mostra che il saldo non è superato.

In conclusione, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui all’articolo 9 della legge 243/2012 si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della medesima legge, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2023-2024.

Va infine ricordato che ogni amministrazione deve comunque osservare sia le regole qualitative o quantitative previste dall’ordinamento per l’accensione di mutui o per il ricorso ad altre forme di indebitamento, sia gli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 267/2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018).

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 28 gennaio 2022.

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